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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (64/221/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 56 paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 15 del Consiglio del 16 agosto 1961 relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità1 e in particolare l'articolo 47,

Vista la direttiva del Consiglio del 16 agosto 1961 in materia di procedura e di pratiche amministrative relative all'ingresso, all'occupazione ed al soggiorno dei lavoratori di uno Stato membro, nonché delle loro famiglie, negli altri Stati membri della Comunità1.

Visti i Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi2 ed in particolare il titolo II,

Vista la direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione dei servizi (3),

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo4,

Visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

Considerando che il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono un regime speciale per gli stranieri e che sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, deve riguardare, in primo luogo, le condizioni dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini degli Stati membri, sia che questi si trasferiscano all'interno della Comunità in qualità di lavoratori indipendenti o salariati, sia in qualità di destinatari di servizi;

Considerando che tale coordinamento presuppone, in particolare, un ravvicinamento delle procedure seguite in ciascuno Stato membro per far valere motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica in materia di trasferimento e soggiorno degli stranieri;

Considerando che è opportuno offrire in ogni Stato membro, ai cittadini degli altri Stati membri, idonei mezzi di ricorso avverso gli atti amministrativi in questo settore;

Considerando che l'enumerazione delle malattie e delle infermità che possono mettere in pericolo la sanità pubblica, l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, sarebbe poco pratica e difficilmente esauriente e che è sufficiente riunire le affezioni per gruppi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1. Le disposizioni contenute nella presente direttiva riguardano i cittadini di uno Stato membro che soggiornano o si trasferiscono in un altro Stato membro della Comunità allo scopo di esercitare un'attività salariata o non salariata o in qualità di destinatari di servizi.

2. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei riguardi del coniuge e dei familiari che rispondono alle condizioni previste dai regolamenti e dalle direttive adottati in questo settore in esecuzione del Trattato.

Art. 2

1. La presente direttiva riguarda i provvedimenti relativi all'ingresso sul territorio, al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, o all'allontanamento dal territorio, che sono adottati dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

2. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

Art. 3

1. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati.

2. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.

3. La scadenza del documento d'identità che ha permesso l'ingresso nel paese ospitante e il rilascio del permesso di soggiorno non può giustificare l'allontanamento dal territorio.

4. Lo Stato che ha rilasciato il documento di identità ammetterà senza formalità sul suo territorio il titolare di tale documento, anche se questo sia scaduto e anche se sia contestata la cittadinanza del titolare.

Art. 4

1. Le sole malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto di ingresso nel territorio o di rilascio del primo permesso di soggiorno sono quelle menzionate nell'elenco allegato alla presente direttiva.

2. L'insorgenza di malattie o di infermità successivamente al rilascio del primo permesso di soggiorno non può giustificare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, né l'allontanamento dal territorio.

3. Gli Stati membri non possono introdurre nuove disposizioni e pratiche più restrittive di quelle in vigore alla data della notificazione della presente direttiva.

Art. 5

1.

La decisione relativa alla concessione o al diniego del primo permesso di soggiorno deve essere presa nel più breve termine, ed al più tardi entro sei mesi dalla domanda.

L'interessato è autorizzato a dimorare provvisoriamente sul territorio fino a quando non intervenga la decisione di rilascio o di diniego del permesso di soggiorno.

2.

Il paese ospitante può, quando lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del richiedente. Tale consultazione non può avere carattere sistematico.

Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro due mesi.

Art. 6

I motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato, salvo il caso che vi si oppongano motivi inerenti alla sicurezza dello Stato.

Art. 7

Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno o il provvedimento di allontanamento dal territorio è notificato all'interessato e deve contenere l'indicazione del termine concesso per lasciare il territorio. Tranne in caso di urgenza, tale termine non può essere inferiore a quindici giorni nel caso di diniego del rilascio del primo permesso di soggiorno, e ad un mese negli altri casi.

Art. 8

Avverso il provvedimento di diniego di ingresso, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, o contro la decisione di allontanamento dal territorio, l'interessato deve avere assicurata la possibilità di esperire i ricorsi consentiti ai cittadini avverso gli atti amministrativi.

Art. 9

1.

Se non sono ammessi ricorsi giurisdizionali o se tali ricorsi sono intesi ad accertare soltanto la legittimità dei provvedimenti impugnati o se essi non hanno effetto sospensivo, il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno o quello di allontanamento dal territorio del titolare del permesso di soggiorno è adottato dall'autorità amministrativa, tranne in casi di urgenza, solo dopo aver sentito il parere di una autorità competente del paese ospitante, dinanzi alla quale l'interessato deve poter far valere i propri mezzi di difesa e farsi assistere o rappresentare secondo la procedura prevista dalla legislazione di detto paese.

La suddetta autorità deve essere diversa da quella cui spetta l'adozione dei provvedimenti di diniego del rinnovo del permesso o di allontanamento dal territorio.

2. Il provvedimento di diniego del rilascio del primo permesso di soggiorno e quello di allontanamento dal territorio prima del rilascio di tale permesso, sono sottoposti, a richiesta dell'interessato, all'esame dell'autorità il cui parere preliminare è previsto al paragrafo 1. L'interessato è allora autorizzato a presentare di persona i propri mezzi di difesa a meno che non vi si oppongano motivi di sicurezza dello Stato.

Art. 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla sua notificazione, e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Art. 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1964 Per il Consiglio Il Presidente H. FAYAT La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri. Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO alla direttiva sul coordinamento delle disposizioni speciali per il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri (articolo 56 § 2) A. Malattie ed infermità che possono mettere in pericolo la sanità pubblica: Malattie ed infermità infettive o parassitarie contagiose: - malattie ed infermità per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità; - tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva; - sifilide; - altre malattie ed infermità infettive o parassitarie contagiose. B. Malattie od infermità che possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: 1. La tossicomania; 2. le alterazioni psicomentali più evidenti; gli stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi deliranti o allucinatorie, di psicosi confusionali. B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE Nel corso della 25a sessione tenuta a Bruxelles il 28/29 novembre 1962, il Comitato economico e sociale ha espresso il seguente parere: PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla «Proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica» IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, Vista la richiesta di parere del Consiglio dei Ministri della C.E.E. in data 24 luglio 1962, relativa alla «Proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica», Vista la decisione presa dall'Ufficio di Presidenza in applicazione dell'articolo 23 del regolamento interno, di conferire alla Sezione specializzata per le attività non salariate ed i servizi l'incarico di preparare un parere in merito, Visto l'articolo 56 del Trattato istitutivo della C.E.E., Visto l'articolo 47 del regolamento n. 15 del Consiglio dei Ministri, Vista la direttiva del Consiglio in data 16 agosto 1961, Visto il Titolo II del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e il Titolo II del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, Visto il parere della Sezione specializzata per le attività non salariate e i servizi, Vista la relazione presentata dal relatore e le deliberazioni assunte dal Comitato nell'Assemblea del 28/29 novembre 1962, Considerata l'importanza che riveste il conseguimento dell'integrazione delle popolazioni dei sei paesi membri; Considerato che l'entrata in vigore della direttiva in parola rappresenta un passo importante verso la realizzazione degli obiettivi perseguiti dai programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento a alla libera prestazione dei servizi; Considerato che gli aspetti sociali trattati dalla direttiva in parola riguardano a giusto titolo sia i lavoratori indipendenti che i lavoratori salariati, EMETTE IL SEGUENTE PARERE: La «proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica» è approvata, fatte salve le seguenti osservazioni, raccomandazioni e proposte di modifica: Articolo 1 Pur rendendosi conto delle grandi difficoltà giuridiche che si oppongono alla sua attuazione, il Comitato ha espresso il voto che venga esaminata la possibilità di rivolgere ai paesi membri una raccomandazione tendente ad ottenere che la direttiva sia estesa agli apolidi ed ai profughi residenti nel territorio degli Stati membri. Articolo 2 Paragrafo 3 Il Comitato sottolinea che le parole «particolare carattere di gravità» devono essere interpretate in funzione di quanto è detto in proposito nella motivazione unita alla proposta di direttiva, cioè «conformemente alla prassi già seguita in numerose convenzioni internazionali». Articolo 6 Il Comitato ritiene che, alla fine di questo articolo, debbano aggiungersi le seguenti parole: «da invocare solo in casi eccezionali». Articolo 7 Il Comitato ritiene che la parola «almeno» contenuta nel testo dell'articolo 7 vada soppressa, in quanto pleonastica. Così deliberato a Bruxelles, addì 28 novembre 1962. Il Presidente del Comitato economico e sociale Émile ROCHE La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri. Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO alla direttiva sul coordinamento delle disposizioni speciali per il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri (articolo 56 § 2) A. Malattie ed infermità che possono mettere in pericolo la sanità pubblica: Malattie ed infermità infettive o parassitarie contagiose: - malattie ed infermità per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità; - tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva; - sifilide; - altre malattie ed infermità infettive o parassitarie contagiose. B. Malattie od infermità che possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: 1. La tossicomania; 2. le alterazioni psicomentali più evidenti; gli stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi deliranti o allucinatorie, di psicosi confusionali. B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE Nel corso della 25a sessione tenuta a Bruxelles il 28/29 novembre 1962, il Comitato economico e sociale ha espresso il seguente parere: PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla «Proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica» IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, Vista la richiesta di parere del Consiglio dei Ministri della C.E.E. in data 24 luglio 1962, relativa alla «Proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica», Vista la decisione presa dall'Ufficio di Presidenza in applicazione dell'articolo 23 del regolamento interno, di conferire alla Sezione specializzata per le attività non salariate ed i servizi l'incarico di preparare un parere in merito, Visto l'articolo 56 del Trattato istitutivo della C.E.E., Visto l'articolo 47 del regolamento n. 15 del Consiglio dei Ministri, Vista la direttiva del Consiglio in data 16 agosto 1961, Visto il Titolo II del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e il Titolo II del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, Visto il parere della Sezione specializzata per le attività non salariate e i servizi, Vista la relazione presentata dal relatore e le deliberazioni assunte dal Comitato nell'Assemblea del 28/29 novembre 1962, Considerata l'importanza che riveste il conseguimento dell'integrazione delle popolazioni dei sei paesi membri; Considerato che l'entrata in vigore della direttiva in parola rappresenta un passo importante verso la realizzazione degli obiettivi perseguiti dai programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento a alla libera prestazione dei servizi; Considerato che gli aspetti sociali trattati dalla direttiva in parola riguardano a giusto titolo sia i lavoratori indipendenti che i lavoratori salariati, EMETTE IL SEGUENTE PARERE: La «proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica» è approvata, fatte salve le seguenti osservazioni, raccomandazioni e proposte di modifica: Articolo 1 Pur rendendosi conto delle grandi difficoltà giuridiche che si oppongono alla sua attuazione, il Comitato ha espresso il voto che venga esaminata la possibilità di rivolgere ai paesi membri una raccomandazione tendente ad ottenere che la direttiva sia estesa agli apolidi ed ai profughi residenti nel territorio degli Stati membri. Articolo 2 Paragrafo 3 Il Comitato sottolinea che le parole «particolare carattere di gravità» devono essere interpretate in funzione di quanto è detto in proposito nella motivazione unita alla proposta di direttiva, cioè «conformemente alla prassi già seguita in numerose convenzioni internazionali». Articolo 6 Il Comitato ritiene che, alla fine di questo articolo, debbano aggiungersi le seguenti parole: «da invocare solo in casi eccezionali». Articolo 7 Il Comitato ritiene che la parola «almeno» contenuta nel testo dell'articolo 7 vada soppressa, in quanto pleonastica. Così deliberato a Bruxelles, addì 28 novembre 1962. Il Presidente del Comitato economico e sociale Émile ROCHE