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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1972 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (72/461/CEE)

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'applicazione della direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche1, modificata per ultimo dalla direttiva del Consiglio del 27 ottobre 19702, non avrà gli effetti desiderati, fintantoché gli scambi intracomunitari saranno frenati dalle disparità esistenti negli Stati membri in materia di prescrizioni di polizia sanitaria nel settore delle carni; che per eliminare tali disparità è necessario procedere ad un ravvicinamento delle disposizioni di politica sanitaria degli Stati membri nel settore delle carni;

considerando, in particolare, che ai fini di una migliore conoscenza delle condizioni sanitarie degli animali, da cui provengono le carni fresche, destinate ad essere spedite in altri Stati membri, occorre prescrivere che gli animali appartenenti a certe categorie abbiano sostato per un certo periodo nel territorio della Comunità, salvo deroga accordata dal paese destinatario e comunicata agli altri Stati membri nonché alla Commissione;

considerando che, per evitare una propagazione di epizoozie attraverso carni fresche, occorre escludere dagli scambi intracomunitari le carni fresche di animali provenienti da un'azienda o zona, nei confronti della quale esistano divieti di polizia sanitaria, conformemente alla regolamentazione comunitaria;

considerando ché occorre vigilare affinché le carni fresche non conformi alla regolamentazione comunitaria non siano munite del bollo sanitario previsto dalla suddetta regolamentazione;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare l'immissione in commercio nel loro territorio delle carni che non rispondano alle prescrizioni comunitarie in materia di polizia sanitaria; che è tuttavia opportuno autorizzare la rispedizione delle carni se non vi si oppongono considerazioni di polizia sanitaria e se lo speditore o il suo mandatario ne fa richiesta;

considerando che, per permettere agli interessati di valutare le ragioni che hanno provocato un divieto o una limitazione, occorre che esse siano rese note allo speditore o al suo mandatario nonché autorità competenti del paese speditore;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di vietare l'introduzione nel proprio territorio di carni fresche provenienti da uno Stato membro nel quale si è manifestata una epizoozia; che, secondo la natura e il carattere dell'epizoozia, tale divieto deve essere limitato alle carni provenienti da una parte del territorio del paese speditore ovvero può estendersi all'insieme di tale territorio; che, qualora si manifesti sul territorio di uno Stato membro una malattia contagiosa, si rende necessaria una rapida adozione di misure adeguate per combatterla; che è opportuno che i rischi derivanti da tali malattie e le necessarie misure di difesa siano valutati nella stessa maniera nell'insieme della Comunità; che a tal fine occorre istituire una procedura comunitaria d'urgenza, nell'ambito del Comitato veterinario permanente istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 19683, procedura secondo la quale dovranno essere adottate le necessarie misure;

considerando che è auspicabile basarsi nella presente direttiva sul principio generale della non-discriminazione e che, quindi, è opportuno, in attesa di disposizioni comunitarie precise sulle importazioni dai paesi terzi, prescrivere espressamente che il regime che deve essere applicato nei riguardi dei paesi terzi da ogni Stato membro non deve essere più favorevole del regime applicato, a norma della presente direttiva, agli scambi tra Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1972. Per il Consiglio Il Presidente P. LARDINOIS