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Sez. 1, Sentenza n. 264 del 06/02/1989 Cc. (dep. 16/02/1989) Rv. 180555 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - RIESAME - POTERI DEL GIUDICE DEL RIESAME.*
Stato
decisa il 1989-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180555-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - RIESAME - POTERI DEL GIUDICE DEL RIESAME.*

In tema di provvedimenti coercitivi reali o personali, il giudice del riesame è privo di poteri istruttori, sicché è tenuto a decidere in base agli Atti a lui trasmessi fino al momento della pronuncia ed a quelli eventualmente prodotti dalla parte, anche se si tratti di acquisizioni probatorie successive all'emissione del provvedimento coercitivo, ma non può, di sua iniziativa od a richiesta di parte, disporre l'acquisizione di altri Atti che non siano stati posti nella sua disponibilità. (fattispecie in tema di decisione del giudice di riesame a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione). (Conf mass n 160018).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)