Sez. 1, Sentenza n. 264 del 06/02/1989 Cc. (dep. 16/02/1989) Rv. 180555 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - RIESAME - POTERI DEL GIUDICE DEL RIESAME.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - RIESAME - POTERI DEL GIUDICE DEL RIESAME.*
In tema di provvedimenti coercitivi reali o personali, il giudice del riesame è privo di poteri istruttori, sicché è tenuto a decidere in base agli Atti a lui trasmessi fino al momento della pronuncia ed a quelli eventualmente prodotti dalla parte, anche se si tratti di acquisizioni probatorie successive all'emissione del provvedimento coercitivo, ma non può, di sua iniziativa od a richiesta di parte, disporre l'acquisizione di altri Atti che non siano stati posti nella sua disponibilità. (fattispecie in tema di decisione del giudice di riesame a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione). (Conf mass n 160018).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)