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Sez. 1, Sentenza n. 298 del 28/02/1967 Ud. (dep. 29/05/1967) Rv. 104343 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - RIUNIONE DI PIU PERSONE - CONDIZIONI PER LA SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
Stato
decisa il 1967-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104343-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - RIUNIONE DI PIU PERSONE - CONDIZIONI PER LA SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*

In ordine al delitto di rapina si ravvisa l'aggravante costituita dalla riunione di piu persone solo se la loro simultanea presenza, percepita dal rapinato, sussiste nel luogo e nel momento in cui si realizza la solidale Azione di violenza o di minaccia, anche se questa sia posta in essere da una soltanto di esse. Ove invece la violenza o minaccia sia posta in essere da una sola persona mentre altre, che pure erano convenute sul posto a fini delittuosi, si siano gia allontanate, non sussiste l'aggravante, che trova la sua ragione nella maggiore intimidazione e nella minore possibilita di difesa derivante dalla riunione di persone partecipi all'Azione. (prima parte. Conf, senza la precisazione della percezione del rapinato, 103186, 103546, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)