Sez. L, Sentenza n. 5682 del 26/06/1987 (Rv. 454131 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - DISCIPLINA EX ART. 17 LEGGE N. 889 DEL 1971 - PORTATA - PENSIONE - MISURA - DETERMINAZIONE - VARIAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER EFFETTO DI PROMOZIONI AVENTI EFFICACIA O COMUNQUE ATTRIBUITE NEL BIENNIO PRECEDENTE ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - ECCEZIONI - REGGENZA DISPOSTA EX ART. 18 ALLEGATO A R.D. N. 148 DEL 1931 - ESCLUSIVITÀ - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA A SEGUITO DI CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA RELATIVA AD UN PROCESSO ANTERIORMENTE INSTAURATO - DIVIETO DEL COMPUTO - APPLICABILITÀ - RETROATTIVITÀ DEL RICONOSCIMENTO A UNA DATA ANTERIORE AL BIENNIO - IRRILEVANZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - DISCIPLINA EX ART. 17 LEGGE N. 889 DEL 1971 - PORTATA - PENSIONE - MISURA - DETERMINAZIONE - VARIAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER EFFETTO DI PROMOZIONI AVENTI EFFICACIA O COMUNQUE ATTRIBUITE NEL BIENNIO PRECEDENTE ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - ECCEZIONI - REGGENZA DISPOSTA EX ART. 18 ALLEGATO A R.D. N. 148 DEL 1931 - ESCLUSIVITÀ - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA A SEGUITO DI CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA RELATIVA AD UN PROCESSO ANTERIORMENTE INSTAURATO - DIVIETO DEL COMPUTO - APPLICABILITÀ - RETROATTIVITÀ DEL RICONOSCIMENTO A UNA DATA ANTERIORE AL BIENNIO - IRRILEVANZA.*
L'art. 17 della legge 29 ottobre 1971 n. 889 - recante, tra l'altro, Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione -, nel prevedere che, ai fini della Determinazione della misura della pensione, non sono in ogni caso computabili le variazioni della retribuzione dovute a promozione, deliberata, avente effetto o comunque attribuita nel biennio precedente alla data di cessazione del servizio, contempla come unica eccezione al suddetto principio l'ipotesi della reggenza disposta in conformità dell'art. 18 dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148; pertanto tale divieto di computo trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la qualifica superiore sia stata attribuita a seguito di conciliazione giudiziaria che ancorché intervenuta nel biennio sia relativa ad un processo anteriormente instaurato, a nulla rilevando - inoltre - che ne sia previsto il riconoscimento retroattivo ad una data anteriore al biennio medesimo. (V 4254/84, mass n 436181).*
Riferimenti normativi: Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)