Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione
Testo in vigore al
Art. 24 Durata del periodo lavorativo
1. In ogni periodo di 24 ore, comunque preso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo, computato nel modo di cui all'art. 22, non deve superare le ore 16.
Art. 25 Riposi giornalieri
1. In ogni periodo di 24 ore e' assegnato al personale un riposo continuativo di 7 od 8 ore secondo che l'abitazione del personale stesso trovansi nell'ambito della stazione o fuori.
2. Allorche' ragioni di servizio riconosciute dal competente circolo ferroviario d'ispezione impongano una maggiore limitazione del riposo continuato, il riposo stesso potra' essere per tutti indispensabilmente di 7 ore perche' il maggior lavoro sia computato come lavoro straordinario.
Art. 26 Riposi periodici
1. Fra i riposi continuativi in residenza, di cui al precedente articolo, ve ne debbono essere 52 all'anno della durata di 24 ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare, ma fermo restando il disposto dell'articolo 42 del regolamento allegato A al Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.
Assistenti sorveglianti, capisquadra, cantonieri, guardiani, guardabarriere, operai e manovali.
Art. 27 Congedo del lavoro effettivo
1. Si computa come lavoro effettivo:
a) il tempo occorrente per i lavori di operaio o manovalanza (cantoniere) addetto alla conservazione della linea, dei fabbricati e dei manufatti con decorrenza dall'ora fissata per la facolta' degli agenti nei punti stabiliti, escluso il tempo per cambiamento di abitazioni per refezioni sul posto;
b) la meta' del tempo prescritto per il posizionamento dei treni ai passi a livello o per verifica o sorveglianza della linea.
2. Le prestazioni di cui alla lettera b) che si computano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, si computano invece per intero nei riguardi del lavorativo di cui all'art. 29.
Art. 28 Orario medio giornaliero di lavoro effettivo
1. La durata media giornaliera del lavoro effettivo, determinata come sopra, non deve, in un turno, o in una serie di turni, che comprenda non piu' di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva ed i riposi di cui appresso, superare le ore 8,40 con un massimo di 52 ore di lavoro effettivo per settimana. Qualora intemperie, fatti imprevisti o impossibilita' dovute alla stagione impedissero orari giornalieri di 8,40' di lavoro effettivo diurno, le ore di lavoro in meno verranno eseguite successivamente senza remunerazioni supplementari, purche' non si superi il massimo giornaliero di 10 ore di lavoro effettivo.
Art. 29 Durata del periodo lavorativo
1. In ogni periodo di 24 ore comunque preso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo computata nel modo di cui agli articoli 27 e 28 non deve superare le 14 ore.
2. Sulle linee ove i cantonieri delle squadre esercitano anche il servizio di guardia, il periodo lavorativo computato nel modo suddetto non puo' eccedere ad intervalli di giorni e di notte le 13 ore.
3. Quando il servizio di sorveglianza e' in parte coperto a mezzo di guardabarriere donne, queste non fanno servizio notturno, il quale resta affidato esclusivamente al personale maschile.
4. Il periodo lavorativo delle guardabarriere donne non deve essere superiore alle 12 ore con un riposo continuato notturno non inferiore alle 10 ore, riducibile a 9 nella stagione estiva.
Art. 30 Riposi giornalieri
1. Al personale e' assegnato giornalmente un riposo continuato della durata minima di 8 ore. Per il personale che esercita anche il servizio di guardia, il riposo continuato non deve essere inferiore a 9 ore.
2. Allorche' ragioni di sevizio riconosciute dal competente Circolo ferroviario d'ispezione, impongano una maggiore limitazione del riposo continuato, il riposo stesso potra' essere ridotto a 7 ore, purche' venga integrato da altro riposo di 2 ore continuative durante la giornata.
Art. 31 Riposi periodici
1. Tra i riposi continuati in residenza ve ne debbono essere 52 all'anno della durata di 24 ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare, ma fermo restando il disposto dell'articolo 42 del regolamento allegato A al Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.
Quadristi, guardafili, guardalinee, ecc.).
Art. 32 Computo del lavoro effettivo
1. Agli agenti (guardafili del telegrafo, degli impianti elettrici, guardalinee ecc. ecc.) che per ragioni di servizio, in un medesimo periodo di lavoro, debbono recarsi in varie localita', il tempo impiegato nei viaggi in treno senza prestato servizio e' considerato solo per meta' nel computo del lavoro effettivo, ed il percorso a piedi fatto sulle linee deve essere ragguagliato a un'ora di lavoro effettivo per ogni 4 chilometri di viaggio di andata o ritorno.
2. La durata del servizio di semplice custodia ed assistenza come quello dei quadristi delle centrali e sottostazioni elettriche, delle guardie notturne, dei custodi, portieri e guardiani in genere, anche notturni, e' considerata solo per due terzi nei riguardi del lavoro effettivo.
3. Visto d'ordine di Sua Maesta' il Re:
4. Il Ministro per i lavori pubblici:
Carnazza.
Art. 33 Orario medio giornaliero di lavoro effettivo
1. La durata media giornaliera del lavoro effettivo per tutto il personale di ruolo, anche se non compreso fra quello indicato negli articoli precedenti, non deve, in un turno, o in' una serie di turni, che comprenda non piu' di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva ed i riposi di cui appresso, superare le ore 8,40' con un massimo di 52 ore di lavoro effettivo per settimana.
Art. 34
1. Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.
2. Tutto il personale di ruolo, anche se non compreso fra quello indicato negli articoli precedenti, godra' in ogni anno solare di 52 riposi continuati in residenza, della durata di 24 ore ciascuno, senza pregiudizio del congedo regolamentare, ma fermo restando il disposto dell'articolo 42 del regolamento allegato al Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.