Sez. 4, Sentenza n. 2989 del 12/05/1988 Ud. (dep. 23/02/1989) Rv. 180630 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - PEDONE INDECISO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE - INOSSERVANZA - INVESTIMENTO DEL PEDONE - IMPREVEDIBILITÀ ED INEVITABILITÀ DELL'EVENTO - ESCLUSIONE NESSO DI CAUSALITÀ - SUSSISTENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - PEDONE INDECISO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE - INOSSERVANZA - INVESTIMENTO DEL PEDONE - IMPREVEDIBILITÀ ED INEVITABILITÀ DELL'EVENTO - ESCLUSIONE NESSO DI CAUSALITÀ - SUSSISTENZA.*
In tema di circolazione stradale, il momentaneo arresto di un pedone, indeciso nell'attraversamento della carreggiata, non autorizza il conducente a riprendere la marcia, avendo egli Obbligo di arrestarsi e cedere il passo al pedone, non potendosi escludere, ma essendo, al contrario, del tutto prevedibile, che questi, preso dal panico, disorientato nella sua indecisione, compia di seguito movimenti inconsulti. Ne consegue che, qualora il conducente del veicolo, non essendosi attenuto a tale regola prudenziale, investa un pedone che abbia dato segni di indecisione nell'attraversamento, non può invocare l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento, né l'esclusione del nesso di causalità psicologica tra tale evento e la sua condotta. (Conf mass n 156910 ed ivi citate; (Conf mass n 137194).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)