Sez. 2, Sentenza n. 262 del 04/02/1971 (Rv. 349718 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - INTERESSI, FRUTTI ED ACCESSORI MATURATI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - DOMANDA DEGLI INTERESSI ANTERIORI ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - INTERESSI, FRUTTI ED ACCESSORI MATURATI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - DOMANDA DEGLI INTERESSI ANTERIORI ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
La perentorieta della norma contenuta nel comma primo dell'art 345 cod proc civ, implica il divieto della domanda in appello degli interessi (siano compensativi o moratori) anteriori alla sentenza di primo grado che la parte interessata avrebbe dovuto e potuto chiedere nel primo giudizio. (nella specie, accolta in primo grado la domanda di risarcimento danni in somma determinata e riferita al trattamento economico complessivo che sarebbe spettato durante il periodo di garantita stabilita, soltanto irritualmente nella comparsa conclusionale di appello il prestatore di opera aveva chiesto anche gli interessi sugli stipendi dalle singole scadenze, di cui non V'era precedente traccia ne sotto lo aspetto della corrispettivita, ne sotto quello risarcitorio). (V 2405'67, mass n 329683).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)