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Sez. 3, Sentenza n. 3148 del 24/11/1994 Cc. (dep. 12/12/1994) Rv. 200304 - 01

Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - In genere | Vizio o assenza di motivazione - Annullamento con rinvio al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200304-01

Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - In genere

Allorché al giudice di appello (nella specie in materia di revoca o di modifica della misura della custodia cautelare in carcere) viene denunciata la nullità del provvedimento per carenza di pronuncia o di motivazione su uno dei punti che hanno formato oggetto in primo grado di specifica domanda di decisione egli, proprio perché giudice di merito, non può - attribuendosi, fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, un potere riconosciuto al solo giudice di legittimità - annullarlo con rinvio, ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)