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Sez. L, Sentenza n. 2953 del 26/03/1987 (Rv. 452057 - 01)

SICILIA - IGIENE E SANITÀ - ASSISTENZA SANITARIA - POTESTÀ LEGISLATIVA - NATURA CONCORRENTE CON LA POTESTÀ LEGISLATIVA DELLO STATO - MANCATO ESERCIZIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452057-01

SICILIA - IGIENE E SANITÀ - ASSISTENZA SANITARIA - POTESTÀ LEGISLATIVA - NATURA CONCORRENTE CON LA POTESTÀ LEGISLATIVA DELLO STATO - MANCATO ESERCIZIO - CONSEGUENZE.*

La potestà legislativa in materia di assistenza sanitaria conferita alla regione Sicilia dall'art. 17 lett. C) dello statuto regionale (R.d.l. 15 maggio 1946 n. 455, conv. In legge cost. 26 febbraio 1948 n. 2) ha natura non esclusiva ma concorrente con la potestà legislativa dello stato, dovendosi estrinsecare nello ambito dei principi fondamentali da questo fissati. La mancata emanazione, da parte della regione siciliana, di Disposizioni legislative attuative della norma programmatica suddetta ed il perdurare di tale omissione (cessata nel 1983) in anni successivi all'emanazione della legge statale di riforma sanitaria comportano l'applicabilità di tale sola legge per tutto il periodo, posteriore alla data di entrata in vigore della stessa, nel quale si è protratta la ridetta omissione, mentre per il periodo anteriore a tale data il difetto di Disposizioni legislative della regione esclude la configurabilità, nella materia dell'assistenza sanitaria, di una Competenza amministrativa della regione e, perciò, anche l'imputabilità agli organi amministrativi della medesima delle responsabilità per inadempimenti dei disciolti enti mutualistici. (V 1561/86, mass n 444936).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 116, Costituzione art. 117 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/05/1946 num. 455 CORTE COST., Legge Cost. 26/02/1948 num. 2 art. 17, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)