Sez. 6, Sentenza n. 11496 del 21/01/2025 Cc. (dep. 21/03/2025) Rv. 287829-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE | Decisione quadro 2008/909/GAI - Possibilità di avvio della procedura da parte dello Stato di esecuzione o della persona condannata - Obbligo di prevedere tale facoltà nella normativa interna di recepimento - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE
In tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa da altro Stato membro dell'Unione europea, la circostanza che l'art. 4, n. 5), della decisione quadro 2008/909/GAI contempli la facoltà per la persona condannata di richiedere alle competenti Autorità la trasmissione, da parte dello Stato di emissione, della sentenza corredata dal certificato non determina automaticamente l'obbligo, per lo Stato membro, di prevedere tale iniziativa quale modalità di avvio della procedura nella disciplina nazionale. (In motivazione la Corte ha precisato che non sussiste in tal caso alcuna violazione del principio di interpretazione conforme al diritto dell'Unione, in quanto rientra nella discrezionalità degli Stati membri dettare le cadenze procedurali necessarie per conseguire gli obiettivi fissati dal legislatore europeo).
Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 4 lett. 5, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 10, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 12 com. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)