Sez. 1, Sentenza n. 8229 del 06/04/2009 (Rv. 607694 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione parziale - Immobile destinato all'esercizio di un'impresa - Riferimento alla differenza tra il valore dell'area espropriata e quello dell'azienda - Necessità - Conseguenze - Pregiudizio derivante dall'impossibilità di esercitare ulteriormente l'impresa - Indennizzabilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad espropriazione di area destinata a stazione di servizio.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Nel caso in cui, a seguito di espropriazione parziale per pubblica utilità, risulti impedito l'ulteriore svolgimento di un'impresa che utilizzava l'immobile espropriato per l'esercizio della propria attività, la determinazione dell'indennità di esproprio dev'essere effettuata, secondo il criterio dettato dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, tenendo conto della differenza tra il valore dell'area espropriata, comprensivo di quello degli edifici che vi insistono, ed il valore dell'azienda, non potendo costituire oggetto di indennizzo il pregiudizio che il proprietario o il titolare di altro diritto subisce per non poter più esercitare l'impresa in quel luogo, in quanto l'indennità di espropriazione è commisurata al valore venale del bene, non a quello dell'azienda. Pertanto, le costruzioni esistenti sull'area vanno considerate nel loro valore in sé, non per il diverso valore che possono avere in rapporto alla particolare destinazione connessa all'attività d'impresa e dunque alla circostanza di essere adibite a sede dell'azienda. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, ai fini della determinazione dell'indennità dovuta per l'espropriazione di un'area destinata a stazione di rifornimento di carburanti per autoveicoli, aveva tenuto conto della redditività dell'azienda sulla stessa insistente).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)