Sez. 5, Sentenza n. 34613 del 15/06/2001 Cc. (dep. 24/09/2001) Rv. 220586 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Procedimento innanzi al giudice del dibattimento - Decreto di citazione emesso e depositato nel vigore della previgente normativa ma non ancora notificato - Nullità dichiarata in applicazione della nuova formulazione dell'art. 552, comma 2, c.p.p. - Atto abnorme - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
Non è qualificabile come abnorme, ma è, al contrario, legittimo il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio - emesso e depositato dal pubblico ministero in cancelleria, ma non notificato, prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 modificativa dell'art. 552 cod.proc.pen.- per l'omissione, in esso, dell'avviso all'imputato, previsto a pena di nullità, della possibilità di presentare, sussistendone i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, le richieste di cui agli articoli 438 (giudizio abbreviato) e 444 (applicazione della pena su richiesta), ovvero domanda di oblazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M., siccome proposto avverso provvedimento avente natura ordinatoria e, perciò, inoppugnabile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 com. 2 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)