Sez. 5, Sentenza n. 3764 del 28/02/1995 Ud. (dep. 05/04/1995) Rv. 201059 - 01
Impugnazioni - Revisione - Limiti | Elementi posti a base della richiesta - Suscettibili di dimostrare che il condannato va prosciolto ex art. 529, 530, 531 cod. proc. pen. - Necessità - Estinzione del reato - Remissione di querela effettuata dopo la sentenza, prima del passaggio in giudicato - Domanda di revisione - Ammissibilità - Possibilità di proposizione dell'appello - Irrilevanza.
Impugnazioni - Revisione - Limiti
In materia di revisione l'art. 631 cod. proc. pen. prescrive che gli elementi in base ai quali essa viene richiesta siano tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli art. 529, 530, 531. Pertanto, è ammissibile la domanda di revisione quando l'estinzione dei reati per effetto di remissione di querela (art. 531 cod. proc. pen.) interviene dopo la pronuncia della sentenza, ma prima del suo passaggio in giudicato, a nulla rilevando che l'imputato potesse far valere l'estinzione attraverso l'appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 631 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)