diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 8751 del 08/01/2009 Cc. (dep. 26/02/2009) Rv. 242696 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione esecutiva - Imputato minorenne all'epoca del fatto - Estradabilità - Condizioni - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242696-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

Può essere concessa l'estradizione di un imputato minorenne all'epoca del fatto, in presenza di una legislazione dello Stato richiedente che assicuri, sul piano processuale e sostanziale, un trattamento giuridico differenziato e mitigato rispetto a quello riservato all'adulto, nel pieno rispetto del diritto di difesa e della normativa a tutela della condizione minorile. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione esecutiva avanzata dalla Repubblica di Polonia nei confronti di un soggetto divenuto nel frattempo maggiorenne, in cui la S.C. ha ravvisato la presenza di tutte le altre condizioni previste dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Costituzione art. 31, Tratt. Internaz. 13/12/1957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)