Sez. 2, Sentenza n. 2420 del 29/11/1965 (Rv. 314511 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA - ONERE DELLA PROVA - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - FATTISPECIE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA - ONERE DELLA PROVA - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - FATTISPECIE.*
Sia nell'Azione di revindicazione, sia in quella di accertamento della proprieta di una cosa incombe all'attore l'Onere di fornire la prova del diritto di proprieta sulla cosà ma nella Azione di accertamento il rigore della prova e attenuato dalla Rilevanza giuridica del possesso di cui l'attore e gia investito. Invece, nell'Azione di revindicazione la prova deve essere rigorosa e si considera fornita allorquando l'attore abbia dimostrato, se necessario anche attraverso i suoi danti causa, un acquisto a titolo originario od il valido compimento del termine per l'usucapione. Un'attenuazione del rigore probatorio per il revindicante puo aversi soltanto nel caso che il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprieta del revindicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed un determinato acquisto. Deve escludersi ogni attenuazione del rigore dell'Onere probatorio incombente sull'attore, quando il convenuto non si limiti ad una semplice contestazione della validita del titolo dedotto a sostegno della domanda, ma rafforzi la contestazione, eccependo la demanialita del fondo revindicato. (V. 634/64, 603/64, 35/64, 1695/63, 1110/63, 248/63, 2501/62, 2355/52, 891/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)