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Sez. L, Sentenza n. 8789 del 08/10/1996 (Rv. 499984 - 01)

FRIULI-VENEZIA GIULIA - ORGANI DELLA REGIONE - CONSIGLIO REGIONALE - CONSIGLIERI | Assegno vitalizio a carico della Cassa mutua di previdenza tra i consiglieri - Ordinamento della cassa - Carattere regolamentare (anteriormente alla legge regionale n. 38 del 1995) - Pignorabilità dell'assegno - Richiamo delle disposizioni in materia di pensioni dello Stato - Legittimità - Esclusione - Carattere non subordinato del rapporto - Conseguenze - Limiti alla pignorabilità "ex" legge n. 180 del 1950 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499984-01

FRIULI-VENEZIA GIULIA - ORGANI DELLA REGIONE - CONSIGLIO REGIONALE - CONSIGLIERI

In base al principio generale desumibile, in materia di espropriazione forzata presso terzi, dall'art. 545 cod. proc. civ. e dall'art. 2740 cod. civ., della piena pignorabilità di ogni credito, salve le eccezioni espressamente poste dalla legge (non suscettibili di applicazione analogica), l'assegno vitalizio a carico della Cassa mutua di previdenza per i consiglieri della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, così come disciplinato prima dell'entrata in vigore della legge regionale 13 settembre 1995 n. 38 (che, peraltro, non contiene alcuna disciplina limitativa della pignorabilità), non deve ritenersi, neanche in parte, esente da pignoramento. Infatti la disposizione dell'art. 19 dell'"Ordinamento" della Cassa suddetta, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 19 febbraio 1971 (e modificato con ulteriori deliberazioni), che richiama per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio "le disposizioni di legge in materia di pensioni dello Stato", è illegittima, essendo contenuta in un atto normativo di natura regolamentare, inidoneo a derogare all'indicato principio posto dalla legge. D'altra parte l'assegno vitalizio in questione non si ricollega ad alcuna prestazione di lavoro espletata con vincolo di subordinazione, bensì all'esercizio di funzioni proprie di una carica pubblica elettiva, sicché non è assoggettato alla disciplina della legge 5 gennaio 1950 n. 180, intesa a sottrarre totalmente o parzialmente all'azione esecutiva dei creditori i compensi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche a propri collaboratori, alla luce della puntualizzazione contenuta nell'art. 1 del d.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, di approvazione del relativo regolamento di esecuzione, che esclude l'applicabilità delle disposizioni della legge alle somme "dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Legge 05/01/1950 num. 180 CORTE COST., DPR 28/07/1950 num. 895 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 13/09/1995 num. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)