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Sez. 1, Sentenza n. 4143 del 04/05/1996 (Rv. 497392 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Locazione ultranovennale stipulata dal fallito prima della dichiarazione di fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Esercizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497392-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

La circostanza che il curatore subentri nel rapporto di locazione ultranovennale stipulato dal fallito in epoca antecedente la dichiarazione di fallimento, non esclude che, ove ne ricorrano le condizioni, il contratto possa essere revocato, ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare, atteso che l'esercizio dell'azione revocatoria vede il curatore intervenire come terzo, per elidere il pregiudizio recato al patrimonio del fallito da atti da questi compiuti entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento. Infatti, il contratto di locazione ultranovennale configura un atto di straordinaria amministrazione, idoneo di per sè ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale offerta dal locatore ai creditori, e pertanto soggetto all'azione revocatoria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)