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Sez. 1, Ordinanza n. 1773 del 09/06/1971 Cc. (dep. 09/11/1971) Rv. 119242 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - DIFETTO DI PARENTELA E DI COABITAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119242-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - DIFETTO DI PARENTELA E DI COABITAZIONE - IRRILEVANZA.*

Il difetto di parentela e di coabitazione tra il prevenuto e la persona cui sia notificato un atto del processo non contrasta necessariamente con l'attestazione di convivenza tra detti soggetti, compiuta dall'ufficiale giudiziario e valida fino a prova contraria, in considerazione della diversita dei concetti di coabitazione e di convivenza. Questa, infatti, puo essere soltanto temporanea e limitata ad alcune ore del giorno, come nel caso di persona che si occupi delle faccende domestiche o aiuti nell'espletamento di esse. (V 113246, 111323, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)