Sez. 1, Ordinanza n. 1773 del 09/06/1971 Cc. (dep. 09/11/1971) Rv. 119242 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - DIFETTO DI PARENTELA E DI COABITAZIONE - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - DIFETTO DI PARENTELA E DI COABITAZIONE - IRRILEVANZA.*
Il difetto di parentela e di coabitazione tra il prevenuto e la persona cui sia notificato un atto del processo non contrasta necessariamente con l'attestazione di convivenza tra detti soggetti, compiuta dall'ufficiale giudiziario e valida fino a prova contraria, in considerazione della diversita dei concetti di coabitazione e di convivenza. Questa, infatti, puo essere soltanto temporanea e limitata ad alcune ore del giorno, come nel caso di persona che si occupi delle faccende domestiche o aiuti nell'espletamento di esse. (V 113246, 111323, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)