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Sez. 2 - , Ordinanza n. 1905 del 23/01/2023 (Rv. 666800 - 01)

PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA | "Actio negatoria servitutis" - Titolarità del fondo - Prova a carico dell'attore - Contenuto - Differenza con l'azione di rivendica.
Stato
decisa il 2023-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666800-01

PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA

In tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte.

Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)