Sez. 1, Sentenza n. 2934 del 29/03/1996 (Rv. 496695 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI FONDIARI | Immobili di proprietà di società di capitali - Dati in locazione - Tassabilità dei redditi.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI FONDIARI
L'assoggettamento dei redditi fondiari all'imposta locale sui redditi (I.L.O.R.), secondo le previsioni dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, trova deroga, ai sensi del quinto comma dello stesso articolo (in forza del richiamo in esso contenuto all'art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 in tema di I.R.P.E.F., che è a sua volta applicabile ad ogni tipo di società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed agli enti pubblici e privati aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale), con esclusivo riguardo agli immobili che abbiano, come unica destinazione, quella di venire direttamente impiegati nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, così da non essere idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti. Tale deroga pertanto non opera con riguardo ai redditi che una società di capitali trae dagli immobili dati in locazione, trattandosi di beni non concretamente e direttamente utilizzati come elemento strumentale nell'espletamento dell'attività tipicamente imprenditoriale, bensì costituenti oggetto di tale attività e corrispettivo di prestazione da parte di terzi.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 40, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 598 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)