Sez. 2, Sentenza n. 34 del 03/01/1966 (Rv. 320074 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO.*
Il giudice di merito, quando riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non e tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni di tale suo convincimento, ne- ove trattisi di consulenza che sia stata rinnovata in appello e sia pervenuta a conclusioni difformi da quelle adottate dal consulente di primo grado - e tenuto a confutare gli argomenti esposti da quest'ultimo. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)