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Sez. 2, Sentenza n. 18869 del 05/04/2024 Cc. (dep. 14/05/2024) Rv. 286341-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Infermità mentale del proposto – Sospensione del procedimento - Necessità.
Stato
decisa il 2024-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286341-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione personale, il giudice, all'atto dell'applicazione, è tenuto a valutare le condizioni psichiche del proposto ai sensi dell'art. 88 cod. pen. e, nel caso di accertata infermità totale, deve disporre la sospensione del procedimento per tutta la durata della malattia. (Vedi: Sez. 2^, n. 8948 del 1973, Rv. 12568901)

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 88 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)