Sez. L, Sentenza n. 13710 del 31/07/2012 (Rv. 623361 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Dirigente pubblico titolare di incarico dirigenziale temporaneo - Danno risarcibile ex art. 18 St. lav. - Criteri di liquidazione - Per il tempo di efficacia dell'incarico dirigenziale - Per il tempo successivo fino a reintegra.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In caso di licenziamento illegittimo del dirigente pubblico titolare di incarico dirigenziale temporaneo, il risarcimento del danno di cui all'art. 18 St. lav. è commisurato, per il tempo di efficacia dell'incarico dirigenziale, alla retribuzione pattuita e, per il tempo successivo fino a reintegra, alla retribuzione globale di fatto netta spettante per il rapporto fondamentale di impiego sottostante all'incarico.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)