diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 2261/84 DEL CONSIGLIO del 17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/842, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE ha istituito un regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva; che tale aiuto, di cui possono beneficiare le superfici esistenti ad una data determinata, è concesso, in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto, agli olivicoltori membri delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE la cui produzione media è pari ad almeno 100 kg d'olio per campagna, mentre agli altri olivicoltori l'aiuto è concesso in funzione del numero e del potenziale produttivo degli olivi e delle loro rese, fissate forfettariamente, e a condizione che le olive prodotte siano state effettivamente raccolte;

considerando che, in attesa della costituzione dello schedario oleicolo occorre calcolare l'aiuto per gli olivicoltori interessati in funzione delle rese medie degli olivi;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime d'aiuto, occorre determinare i tipi di olio d'oliva per i quali l'aiuto è concesso;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto, è opportuno precisare i diritti e gli obblighi di tutte le persone cui detto regime si applica, ossia degli olivicoltori, delle organizzazioni di produttori e delle unioni di organizzazioni, nonché degli Stati membri interessati;

considerando che è opportuno basarsi anzitutto su un sistema di dichiarazioni di coltura presentate dagli olivicoltori;

considerando che le organizzazioni di produttori di olio d'oliva di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE devono essere composte di un numero minimo di membri o rappresentare una percentuale minima di olivicoltori o della produzione di olio; che tali limiti devono essere fissati a livelli compatibili sia con l'efficacia dell'azione delle organizzazioni, sia con le possibilità di controllo negli Stati membri produttori; che, per garantire la gestione efficace delle organizzazioni, è opportuno stabilire talune condizioni supplementari cui devono conformarsi gli olivicoltori;

considerando che le unioni di organizzazioni di produttori di olio d'oliva di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 2, del predetto regolamento, devono essere composte di un numero minimo di organizzazioni o rappresentare una percentuale minima della produzione nazionale; che detti limiti devono essere fissati a livelli tali che i particolari compiti di coordinamento e di controllo cui le unioni sono tenute possano essere svolti efficacemente;

considerando che l'articolo 20 quater del suddetto regolamento ha assegnato alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni determinati compiti di verifica e di coordinamento; che è pertanto opportuno definire le operazioni da effettuare ai fini dell'espletamento di detti compiti;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, le organizzazioni di produttori e le loro unioni introducono una richiesta di riconoscimento alle competenti autorità nazionali in tempo utile prima dell'inizio della campagna; che lo Stato membro delibera entro un termine ragionevole;

considerando che, in conformità dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale dell'aiuto può essere trattenuta per coprire le spese inerenti alle operazioni di controllo effettuate dalle organizzazioni di produttori e dalle loro unioni; che è opportuno garantire che le somme trattenute siano utilizzate soltanto per il finanziamento dei compiti di cui all'articolo 20 quater, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento;

considerando che l'articolo 20 quinquies, paragrafo 2, del predetto regolamento, ha riservato alle unioni il beneficio dell'anticipo sull'importo dell'aiuto; che, per motivi di corretta gestione amministrativa, è opportuno disporre che questo anticipo non superi una certa percentuale dell'importo dell'aiuto;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuto alla produzione da concedere agli olivicoltori membri di un'organizzazione di produttori, è opportuno disporre che tale aiuto sia versato soltanto per i quantitativi di olio ottenuti in frantoi riconosciuti; che, ai fini del riconoscimento, è opportuno che i frantoi interessati rispondano a determinati requisiti;

considerando che l'aiuto riveste notevole interesse per i produttori di olio e costituisce un onere finanziario per la Comunità; che, onde garantire che l'aiuto venga concesso soltanto per l'olio che può beneficiarne, si rende necessario un regime di controllo amministrativo adeguato;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, è opportuno prevedere che, qualora sussistano dubbi in merito alla produzione effettiva di un olivicoltore, lo Stato membro interessato determini il quantitativo di olio d'oliva che può beneficiare dell'aiuto;

considerando che, in base all'esperienza acquisita, tenuto conto del numero di oleicoltori da controllare e nonostante i numerosi controlli sul piano normativo, esistono problemi circa l'esecuzione puntuale ed efficace dei controlli e delle verifiche; che, per ovviare a tali problemi, occorre costituire, in ciascuno Stato membro produttore, uno schedario computerizzato contenente tutti gli elementi atti a facilitare le operazioni di controllo e la ricerca rapida delle irregolarità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1984. Per il Consiglio Il Presidente A. DEASY (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.