DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato (3),
considerando che è necessario armonizzare le diverse disposizioni e misure nazionali concernenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente di tutti gli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di protezione dello stesso, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità;
considerando che il modo migliore per prevenire la creazione dei rifiuti di imballaggio è quello di ridurre la quantità globale di imballaggi;
considerando che è importante, in relazione agli obiettivi della presente direttiva, assicurarsi, come regola generale, che le misure adottate in uno Stato membro ai fini di tutela dell'ambiente non abbiano ripercussioni sfavorevoli sulla possibilità per altri Stati membri di realizzare gli obiettivi della direttiva;
considerando che la riduzione del volume dei rifiuti è condizione necessaria per la crescita sostenibile espressamente indicata nel trattato sull'Unione europea;
considerando che la presente direttiva deve concernere tutti i tipi di imballaggio immessi sul mercato e tutti i rifiuti di imballaggio; che pertanto la direttiva 85/339/ CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari4, deve essere abrogata;
considerando tuttavia che gli imballaggi svolgono una funzione sociale ed economica fondamentale e che le misure previste nella presente direttiva si applicano lasciando impregiudicate le altre prescrizioni normative pertinenti in materia di qualità e di trasporto di imballaggi o di prodotti imballati;
considerando che, coerentemente con la strategia comunitaria della gestione dei rifiuti di cui alla risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica in materia di rifiuti (5), e alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti6, la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio dovrebbe prevedere in via prioritaria, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio e avere, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti;
considerando che, in attesa di risultati scientifici e tecnologici in materia di processi di recupero, la riutilizzazione e il riciclaggio vanno considerati come processi preferibili in relazione al loro impatto sull'ambiente; che ciò presuppone pertanto l'istituzione negli Stati membri di sistemi che garantiscano la restituzione degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio; che valutazioni del ciclo di vita devono essere portate a termine il più presto possibile per giustificare una precisa gerarchia tra gli imballaggi riutilizzabili, riciclabili e recuperabili;
considerando che la prevenzione dei rifiuti di imballaggio deve essere attuata mediante adeguate misure, comprese le iniziative adottate nell'ambito degli Stati membri conformemente agli obiettivi della presente direttiva;
considerando che gli Stati membri possono favorire, in conformità con il trattato, sistemi di reimpiego di imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, al fine di avvalersi del contributo di tali sistemi alla tutela dell'ambiente;
Considerando che sotto il profilo ambientale il riciclaggio deve rappresentare un'importante percentuale del recupero, soprattutto al fine di ridurre il consumo di energia e di materie prime nonché lo smaltimento finale dei rifiuti;
considerando che il recupero di energia è un mezzo efficace per il recupero dei rifiuti di imballaggio;
considerando che gli obiettivi fissati dagli Stati membri per quanto riguarda il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio non dovrebbero estendersi oltre determinati limiti per tenere conto delle diverse situazioni esistenti negli Stati membri e per evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza;
considerando che, al fine di conseguire risultati a medio termine e offrire agli operatori economici, ai consumatori e alle autorità pubbliche la necessaria prospettiva a lungo termine, è opportuno stabilire una data di scadenza a medio termine per il raggiungimento degli obiettivi suddetti e una data di scadenza a lungo termine per gli obiettivi che dovrebbero essere determinati in una fase successiva in vista di ampliare in maniera sostanziale tali obiettivi;
considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero esaminare, sulla base di relazioni della Commissione, l'esperienza pratica compiuta negli Stati membri per il perseguimento dei predetti obiettivi e i risultati della ricerca scientifica e le tecniche di valutazione quali gli ecobilanci;
considerando che, al fine di assicurare un alto livello di tutela ambientale, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri i quali hanno varato o vareranno programmi che oltrepassano tali limiti a perseguire la realizzazione degli obiettivi stessi, purché tali misure non provochino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che altri Stati membri si conformino alla presente direttiva; che la Commissione dovrebbe confermare tali misure dopo un'opportuna verifica;
considerando peraltro che taluni Stati membri, per la loro specifica situazione, possono adottare obiettivi inferiori purché raggiungano un obiettivo minimo in materia di recupero entro il termine richiesto e gli obiettivi fissati entro un termine ulteriore;
considerando che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio impone di isituire negli Stati membri sistemi di restituzione, raccolta e recupero; che tali sistemi devono essere aperti alla partecipazione di tutte le parti interessate e concepiti in modo da evitare discriminazioni tra i prodotti importati nonché ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e in modo da garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità con il trattato;
considerando che la questione della marcatura degli imballaggi sul piano comunitario richiede ulteriori approfondimenti, ma dovrebbe essere oggetto di una decisione della Comunità in un prossimo futuro;
considerando che al fine di ridure l'impatto sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza è altresì necessario definire i requisti essenziali attinenti alla composizione e alla natura riutilizzabile, recuperabile e riciclabile degli imballaggi;
considerando che è necessario limitare negli imballaggi la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze in relazione al loro impatto sull'ambiente (in particolare in relazione alla loro probabile presenza nelle emissioni o nelle ceneri quando gli imballaggi sono inceneriti o nei residui di lisciviazione al momento dell'interramento); che è necessario, come primo passo per ridurre la tossicità dei rifiuti di imballaggio, impedire l'aggiunta di questi metalli pesanti nocivi negli imballaggi o controllare che non vi sia migrazione di tali elementi nell'ambiente, con le opportune eccezioni in casi particolari che devono essere stabiliti dalla Commissione conformemente alla procedura di comitato;
considerando che per raggiungere un alto grado di riciclaggio e per evitare al personale addetto alla raccolta e alla manipolazione dei rifiuti di imballaggio problemi di ordine sanitario e di sicurezza è fondamentale che tali rifiuti siano smistati all'origine;
considerando che i requisiti stabiliti per la fabbricazione degli imballaggi non dovrebbero applicarsi agli imballaggi usati per un determinato prodotto, prima della data di adozione della presente direttiva; che è necessario altresì un periodo di transizione per consentire l'immissione in commercio degli imballaggi;
considerando che la data di applicazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato di imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali dovrebbe tener conto del fatto che gli organismi di normalizzazione competenti stanno attualmente elaborando norme comunitarie; che si devono applicare tuttavia senza indugio le disposizioni relative ai mezzi di prova di conformità delle norme nazionali;
considerando che dovrebbe essere promossa l'elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali ed altri aspetti ad essi connessi;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva presuppongono lo sviluppo di capacità inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di mercato per i materiali ottenuti da imballaggi riciclati;
considerando che l'inclusione di materiale riciclato negli imballaggi non dovrebbe essere in contrasto con le disposizioni pertinenti in materia di igiene, sanità e sicurezza dei consumatori;
considerando che è necessario disporre, su scala comunitaria, di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio onde poter verificare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva;
considerando che è essenziale che tutte le parti coinvolte nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati diventino più consapevoli dell'incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti; che conformemente al principio «chi inquina paga» accettino di assumersene la responsabilità; che l'elaborazione e l'applicazione delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta cooperazione di tutte le parti in uno spirito di responsabilità solidale;
considerando che il consumatore ha un ruolo determinante nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e che deve quindi essere opportunamente informato per adeguare i suoi comportamenti e i suoi atteggiamenti;
considerando che l'inclusione nei piani di gestione dei rifiuti, previsti dalla direttiva 75/442/CEE, di un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio contribuirà all'applicazione effettiva della presente direttiva;
considerando che per agevolare la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva potrebbe essere necessario per la Comunità e per gli Stati membri ricorrere a strumenti economici conformemente alle disposizioni del trattato, in modo da evitare nuove forme di protezionismo;
considerando che, salvo quanto prescrive la direttiva 83/189/CEE Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche1, gli Stati membri debbono preventivamente notificare alla Commissione i progetti delle misure che essi intendono adottare affinché essa possa verificare la loro conformità alla presente direttiva;
considerando che la Commssione dovrebbe garantire, conformemente ad una procedura di comitato, l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del sistema di identificazione degli imballaggi e della struttura delle basi di dati;
considerando che è necessario prevedere la possibilità di adottare misure specifiche qualora particolari tipi di imballaggio provochino difficoltà nell'applicazione della presente direttiva, avvalendosi se necessario della stessa procedura di comitato,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994. Per il Parlamento europeo Il Presidente K. HAENSCH Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL (3) Parere del Parlamento europeo del 23 giugno 1993 (GU n. L 194 del 19. 7. 1993, pag. 177), Posizione comune del Consiglio del 4 marzo 1994 (GU n. C 137 del 19. 5. 1994, pag. 65), e decisione del Parlamento europeo del 4 maggio 1994 (GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 163). Confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993, pag. 15) Progetto comune del comitato di conciliazione dell'8 novembre 1994.