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Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015 (Rv. 637339 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Fatti principali e fatti secondari - Mancata contestazione - Differente rilevanza - Conseguenze nel giudizio d'impugnazione.
Stato
decisa il 2015-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637339-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

La mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi, mentre se è riferita ai fatti secondari consente al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., sicché nel giudizio d'impugnazione il riesame dell'accertamento risultante dalla sentenza impugnata è subordinato alla proposizione di specifiche censure solo rispetto ai primi, operando in mancanza la preclusione derivante dal giudicato interno, mentre per i secondi è sufficiente, anche in assenza di contestazione, l'avvenuta impugnazione dell'accertamento riguardante i fatti costitutivi della domanda per la riapertura del relativo dibattito processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)