Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015 (Rv. 636580 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Indennità di accompagnamento - Spettanza - Presupposti - Invalidità totale - Incapacità di deambulazione senza aiuto permanente o incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita - Nozioni - Mera difficoltà di compiere le dette attività - Insufficienza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO
In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)