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Sez. 6, Sentenza n. 7222 del 07/12/1989 Ud. (dep. 24/05/1990) Rv. 184382 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITE - AGGRAVANTI SPECIFICHE - AGGRAVANTE DEL FATTO COMMESSO DA TRE O PIÙ PERSONE IN CONCORSO TRA LORO - VALUTABILITÀ ALLA STREGUA DELLE NORME GENERALI IN TEMA DI CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184382-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITE - AGGRAVANTI SPECIFICHE - AGGRAVANTE DEL FATTO COMMESSO DA TRE O PIÙ PERSONE IN CONCORSO TRA LORO - VALUTABILITÀ ALLA STREGUA DELLE NORME GENERALI IN TEMA DI CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - SUSSISTENZA.*

L'art. 74, comma primo, n. 2, legge n. 685 del 1975, che prevede un'aggravante consistente nella commissione del fatto da parte di tre o più persone (oltre che da parte di chi sia membro di un'associazione per delinquere), risulta di un solo elemento specializzante - il numero delle persone - rispetto all'altro elemento costituito dal concorso di persone nel reato, il quale, in assenza di ogni altro coefficiente di qualificazione normativa - presente in altre fattispecie criminose (artt. 339, comma secondo, e 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.) - deve essere valutato alla stregua delle norme generali che disciplinano la partecipazione di più soggetti nella commissione di fatti criminosi. (V mass n 182090; (V mass n 175434; (V mass n 154990).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)