Sez. 6 - L, Sentenza n. 262 del 12/01/2015 (Rv. 634071 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Illegittima reiterazione - Conversione in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - Indennità di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 - Periodi non lavorati - Sufficienza - Periodi non lavorati - Computo anche ai fini dell'anzianità di servizio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nel caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato, l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è esaustiva del diritto al ristoro per gli "intervalli non lavorati" in quanto inclusiva di tutti i danni, retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore, mentre, per i "periodi lavorati" spetta anche, oltre alla retribuzione maturata, il riconoscimento dell'anzianità di servizio e, dunque, la maturazione degli scatti di anzianità.
Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)