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Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, ultima frase, e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione1, in cooperazione con il Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che il Consiglio europeo ha constatato l'esigenza di completare la realizzazione del mercato interno;

considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che questi obiettivi richiedono il coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;

considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno contiene un programma d'azione ed un calendario per l'apertura dei mercati degli appalti pubblici, ivi compresi quelli di servizi, nella misura in cui ad essi non siano già applicabili la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici4, e la direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture5;

considerando che la presente direttiva va applicata da tutte le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 71/305/CEE;

considerando che è necessario evitare intralci alla libera circolazione dei servizi; che pertanto i prestatori di servizi possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche; che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione, a livello nazionale, delle norme relative alle condizioni di esercizio di un'attività o di una professione purché esse siano compatibili con il diritto comunitario;

considerando che per l'applicazione delle norme procedurali ed ai fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi è quello di suddividere tali servizi in categorie corrispondenti a talune voci di una nomenclatura comune; che gli allegati I A e I B della presente direttiva si riferiscono alla nomenclatura CPC (classificazione comune dei prodotti) delle Nazioni Unite; che questa nomenclatura può essere sostituita in futuro da una nomenclatura comunitaria; che è necessario prevedere la, possibilità di adattare in conseguenza la nomenclatura CPC negli allegati I A e I B;

considerando che la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su contratti d'appalto; che la prestazione di servizi su altra base, quali leggi o regolamenti ovvero contratti di lavoro, esula dal campo d'applicazione della presente direttiva;

considerando che, a norma dell'articolo 130 F del trattato, l'incoraggiamento della ricerca e dello sviluppo costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e che l'apertura degli appalti pubblici favorirà la realizzazione di questo obiettivo; che il cofinanziamento dei programmi di ricerca non dovrebbe rientrare nella presente direttiva; che dalla presente direttiva non sono coperti i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione perché li usi nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale amministrazione;

considerando che i contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o l'affitto di beni immobiliari, o diritti su tali beni, presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti;

considerando che l'aggiudicazione di contratti relativi a determinati servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive è retta da considerazioni che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti;

considerando che i servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti od individui all'uopo scelti o designati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme sugli appalti;

considerando che i servizi finanziari contemplati dalla presente direttiva non comprendono gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari; che di conseguenza i contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati dalla presente direttiva; che sono esclusi anche i servizi forniti da banche centrali;

considerando che è opportuno applicare nel campo dei servizi le stesse deroghe previste dalle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE in relazione alla sicurezza dello Stato o alla segretezza nonché alla priorità di altre regole sugli appalti, come quelle derivanti da accordi internazionali, dalla presenza di truppe di stanza o dalle norme di organizzazioni internazionali;

considerando che la presente direttiva non pregiudica, in particolare, l'applicazione degli articoli 55, 56 e 66 del trattato;

considerando che gli appalti pubblici di servizi, segnatamente nel settore dei servizi di gestione di proprietà, possono in certi casi includere lavori; che dalla direttiva 71/305/CEE risulta che un appalto può essere considerato appalto pubblico di lavori soltanto se il suo oggetto consiste nel realizzare un'opera; che tali lavori non possono giustificare la classificazione dell'appalto come appalto pubblico di lavori nella misura in cui sono accessori e non costituiscono l'oggetto dell'appalto;

considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicate le norme sui contratti d'appalto di servizi contenute nella direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori d'acqua e d'energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni6;

considerando che in determinate circostanze i contratti comportanti un'unica fonte di approvvigionamento designata possono venir esentati in tutto od in parte dall'applicazione della presente direttiva;

considerando che nell'intento di evitare formalità superflue la presente direttiva non deve applicarsi agli appalti di valore inferiore a una determinata soglia; che detta soglia può in linea di massima coincidere con quella fissata per gli appalti pubblici di forniture; che le modalità riguardanti il calcolo del valore del contratto, la pubblicazione ed il metodo di adeguamento delle soglie devono essere identiche a quelle previste dalle altre direttive della Comunità in materia di appalti;

considerando che per eliminare pratiche che restringono la concorrenza in generale e limitano, in particolare, la partecipazione di cittadini di altri Stati membri agli appalti, occorre migliorare l'accesso dei fornitori di servizi alle procedure di aggiudicazione;

considerando che per un periodo transitorio la piena applicazione della presente direttiva deve limitarsi ai contratti riguardanti servizi per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno di realizzare appieno il potenziale d'accrescimento del commercio transfrontaliero; che i contratti relativi a servizi d'altro genere vanno sottoposti ad osservazione per un determinato periodo di tempo prima di decidere una piena applicazione della direttiva; che occorre definire il sistema per tale osservazione; che questo dovrebbe al tempo stesso consentire agli interessati di scambiarsi le informazioni pertinenti;

considerando che le regole sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi devono essere quanto più simili possibile a quelle relative agli appalti pubblici di forniture e agli appalti di lavori pubblici;

considerando che possono essere appropriate le norme sugli appalti pubblici contenute nelle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE, con gli adeguamenti necessari per tener conto di aspetti specifici dell'appalto di servizi, come quelli riguardanti la scelta della procedura negoziata, i concorsi di progettazione, le varianti, lo status giuridico nel cui ambito operano i prestatori di servizio, il fatto di riservare a determinate professioni certe attività, nonché la registrazione e la garanzia della qualità;

considerando che va ammesso il ricorso alla procedura negoziata previa pubblicazione di un avviso, quando il servizio da prestare non possa venir specificato con sufficiente precisione, particolarmente nel settore dei servizi di natura intellettuale, e non sia dunque possibile procedere all'aggiudicazione dell'appalto mediante selezione dell'offerta migliore in conformità delle norme che regolano la procedura aperta o la procedura ristretta;

considerando che le pertinenti norme della Comunità sul reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale si applicano ai casi in cui si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare ad una procedura d'appalto o ad un concorso di progettazione;

considerando che gli scopi della presente direttiva non richiedono attualmente modifiche a livello nazionale relative alla concorrenza in fatto di prezzi tra prestatori di determinati servizi;

considerando che è opportuno riesaminare i risultati della presente direttiva al più tardi entro tre anni dalla data fissata per il recepimento delle norme sugli appalti nel diritto nazionale; che, in particolare, tale riesame dovrà includere la possibilità di rendere la direttiva pienamente applicabile ad una gamma più ampia di appalti di servizi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Lussemburgo, addi 18 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente VITOR Martins GU n. C 250 del 25. 9. 1991, pag. 4. GU n. C 150 del 15. 6. 1992. ALLEGATO I A Servizi a norma dell'articolo 8 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO I B Servizi a norma dell'articolo 9 >SPAZIO PER TABELLA>