Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 7 febbraio 1985, causa 135/83
Epigrafe
Sentenza della Corte
7 febbraio 1985
Nel procedimento 135/83,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell'art. 177 del trattato dal Raad van Beroep di Zwolle, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
H.B.M. Abels
e
Direzione della Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),
LA CORTE
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e C. Kakouris, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot e R. Joliét, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn,
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(omissis)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Raad van Beroep di Zwolle ha sollevato a norma dell'art. 177 del trattato CEE due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 1, n. 1 e 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26).
punto 2
Dette questioni sono insorte nell'ambito di un procedimento promosso dal sig. H.B.M. Abels contro la direzione della Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie (associazione di categoria del settore della metallurgia e dell'elettrotecnica, in prosieguo detta « Bedrijfsvereniging »).
punto 3
L'attore nella causa principale dipendeva dalla società a responsabilità limitata Machinefabriek Thole BV (in prosieguo: «Thole ») di Enschede allorché questa, con pronunzie successive dell'Arrondissementsrechtbank d'Almelo otteneva la « surséance van betaling » (cessazione dei pagamenti) in un primo tempo provvisoria (2 settembre 1981), indi definitiva (17 marzo 1982), prima di venir dichiarata fallita il 9 giugno 1982. Nel corso del procedimento fallimentare, per effetto di un accordo stipulato dal curatore la Thole veniva trasferita, a decorrere dal 10 giugno 1982, alla società a responsabilità limitata Transport Toepassing en Produktie « TTP » B.V. (in prosieguo detta « TTP ») di Enschede, che ha proseguito l'esercizio dell'impresa, con la maggior parte del personale, ivi compreso l'Abels.
punto 4
Questi, non avendo percepito né dalla Thole né dalla TTP tanto lo stipendio per il periodo 1-9 giugno 1982, quanto la somma corrispondente alle ferie maturate durante l'anno di riferimento ed una parte proporzionale della gratifica di fine d'anno, chiedeva le sue spettanze alla Bedrijfsvereniging, che, a suo giudizio, sarebbe stata tenuta a versargliele in via subordinata in forza della normativa olandese.
punto 5
La domanda veniva respinta in quanto in forza degli artt. 1639 aa e 1639 bb del codice civile olandese, aggiunti con legge del 15 maggio 1981 per attuare la summenzionata direttiva n. 77/187, le obbligazioni della Thole nei confronti dei lavoratori, derivanti dal contratto di lavoro, dovevano venir soddisfatte dalla 1 IT e quindi la Bedrijfsvereniging era estranea alla vertenza.
punto 6
La direttiva n. 77/187 emanata dal Consiglio in forza particolarmente dell'art. 100 del trattato mira, come è detto nella motivazione, a «proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti ». A questo scopo essa stabilisce all'art. 3, n. 1 che « i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ... sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario ». L'art. 4, n. 1, garantisce la tutela dei lavoratori interessati contro il licenziamento da parte del cedente o del cessionario, salvi restando tuttavia « i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici od organizzativi che comportano variazioni sul piano dell'occupazione ». Inoltre la direttiva impone, in forza dell'art. 6, determinati obblighi, per il cedente e per il cessionario, di informare e di consultare i rappresentanti dei lavoratori toccati dal trasferimento. Infine l'art. 7 precisa che la direttiva « non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni (legislative o regolamentari o amministrative) più favorevoli ai lavoratori ».
punto 7
L'Abels impugnava la decisione negativa della Bedrijfsvereniging dinanzi al Raad van Beroep di Zwolle il quale, ritenendo che l'emananda pronunzia dipendesse da questioni inerenti all'interpretazione della direttiva 77/187, sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
« 1) Se nella sfera d'applicazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva n. 77/187/CEE rientri anche l'ipotesi in cui il cedente dell'impresa sia dichiarato fallito o ad esso sia concessa la sospensione dei pagamenti;
E, in caso di soluzione affermativa alla questione sub 1 :
2) Se l'art. 3, n. 1, della direttiva n. 77/187/CEE vada interpretato nel senso che tra gli obblighi del cedente, i quali a seguito del trasferimento dell'impresa si trasferiscono al cessionario, siano compresi i debiti, sorti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro anteriormente alla data del trasferimento ai sensi dell'art. 1, n. 1 ».
SENTENZA › Sulla prima questione › Sulla definizione del campo di applicazione della direttiva
punto 8
Quanto alla prima questione, è opportuno osservare anzitutto che, a norma dell'art. 1, n. 1, della direttiva n. 77/187, che definisce il campo d'applicazione ratione materiae della direttiva stessa, questa «si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione ». Ne consegue che la direttiva non si può applicare ai trasferimenti diversi da quelli operati mediante cessione contrattuale oppure mediante fusione, quest'ultima però non entra in linea di conto nella fattispecie. La questione mira a stabilire se detta definizione includa l'ipotesi in cui il cedente dell'impresa sia stato dichiarato fallito oppure abbia ottenuto la sospensione dei pagamenti, fermo restando che l'impresa fa parte del patrimonio fallimentare oppure gode della sospensione dei pagamenti.
punto 9
Secondo l'attore nella causa principale, il governo olandese e la Commissione, il termine « overdracht krachtens overeenkomst » che figura nella versione olandese della direttiva indica che il campo d'applicazione di questa si limita ai trasferimenti effettuati mediante contratti liberamente stipulati, mentre ne rimane escluso qualsiasi trasferimento operato nell'ambito di un procedimento giurisdizionale mirante o alla liquidazione collettiva e forzata del patrimonio del debitore oppure al superamento delle difficoltà finanziarie di questo onde evitare la liquidazione stessa. Detti casi sarebbero esclusi, anche nell'ipotesi in cui si tratti di una vendita tra privati (ondershands) poiché l'elemento essenziale dell'autonomia contrattuale farebbe difetto dal momento che il trasferimento implica l'intervento del giudice e che il contenuto tanto formale quanto materiale della vendita è determinato dal contemperamento degli interessi rispettivi tipico di questi negozi.
punto 10
La Bedrijfsvereniging e il governo danese, invece, sostengono che la disposizione litigiosa, interpretata testualmente, non contiene alcun elemento tale da far supporre che la direttiva escluda dal suo campo d'applicazione il trasferimento effettuato in seguito alla vendita da parte del curatore fallimentare oppure del debitore che abbia ottenuto la « surcéance van betaling ».
punto 11
II raffronto delle varie versioni linguistiche della disposizione di cui trattasi mette in luce divergenze terminologiche, per quel che riguarda il trasferimento da cessione. Mentre le versioni tedesca (« vertragliche Uebertragung »), francese (« cession conventionnelle »), greca (συμβατική εκχώρηση), italiana (« cessione contrattuale ») e olandese (« overdracht krachtens overeenkomst ») si riferiscono chiaramente solo alle cessioni operate in forza di contratto, consentendo così di concludere che ne vengono escluse altre modalità di cessione come quelle risultanti da un atto amministrativo o da una sentenza del giudice, le versioni inglese (« legai transfer ») e danese (« overdragelse ») pare definiscano un campo d'applicazione più ampio.
punto 12
Inoltre, è opportuno osservare che il contenuto della nozione di cessione contrattuale differisce nel diritto fallimentare degli Stati membri, come ha messo in luce il presente procedimento. Mentre determinati Stati membri considerano, in talune ipotesi, la vendita effettuata nell'ambito di un procedimento fallimentare una normale vendita contrattuale, anche se l'intervento dell'autorità giudiziaria è un presupposto per la stipulazione del contratto, altri ordinamenti giuridici partono, in determinate ipotesi, dall'idea che la vendita avviene in forza di un atto d'imperio.
punto 13
Date queste divergenze, non si può valutare la portata della disposizione litigiosa in base alla sola interpretazione letterale. È quindi opportuno chiarire il suo significato alla luce dello spirito della direttiva, della sua posizione nel sistema del diritto comunitario rispetto ai regimi fallimentari, nonché del suo scopo.
SENTENZA › Sulla prima questione › Sui rapporti tra direttiva e diritto fallimentare
punto 14
Come emerge dalla summenzionata motivazione della direttiva n. 77/187 questa mira a tutelare i lavoratori per garantire la salvaguardia dei loro diritti in caso di trasferimento di impresa.
punto 15
II diritto fallimentare è caratterizzato da procedimenti speciali che hanno ad oggetto il contemperamento dei vari interessi, in particolare di quelli delle diverse categorie di creditori, il che implica in tutti gli Stati membri l'esistenza di norme specifiche il cui effetto può essere una deroga, quantomeno parziale, ad altre disposizioni, di carattere generale, fra le quali le disposizioni del diritto previdenziale.
punto 16
La specificità del diritto fallimentare, che sussiste in tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, è poi confermata nel diritto comunitario. L'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, n. 75/129, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di licenziamenti collettivi (GU L 48, pag. 29) che è stata emanata, al pari della direttiva n. 77/187, onde perseguire gli scopi dell'art. 117 del trattato, esclude espressamente dall'applicazione di questo atto i lavoratori colpiti dalla cessazione d'attività dell'azienda « allorché risulti
da una decisione giudiziaria ». Inoltre, la specificità del diritto fallimentare ha trovato espressione nell'adozione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, n. 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di tutela dei lavoratori dipendenti in caso di insolvibilità del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23). Questa direttiva instaura un regime di garanzia dei crediti salariali non soddisfatti che si applica pure alle imprese dichiarate fallite.
punto 17
A ciò si aggiunge che le norme relative ai procedimenti fallimentari e ai procedimenti analoghi sono molto diverse nei vari Stati membri. Questa circostanza, assieme al fatto che il diritto fallimentare è soggetto, tanto negli ordinamenti giuridici degli Stati membri quanto nell'ordinamento giuridico comunitario, a norme specifiche, consente di concludere che se la direttiva fosse stata destinata ad applicarsi anche ai trasferimenti di imprese effettuati nell'ambito di siffatti procedimenti, vi sarebbe stata inserita all'uopo una disposizione espressa.
SENTENZA › Sulla prima questione › Sullo scopo della direttiva
punto 18
Questa interpretazione della direttiva n. 77/187 resta valida anche dopo l'esame dello scopo di questa. La sua motivazione mette in luce che la tutela dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, che la direttiva si propone di garantire, rientra nella prospettiva dell'« evoluzione economica » e della necessità, enunciata dell'art. 117 del trattato, «di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera che consenta la loro parificazione nel progresso ». Come ha giustamente esposto la Commissione, l'obiettivo della direttiva è quindi di impedire che la ristrutturazione nell'ambito del mercato comune si effettui a danno dei lavoratori delle imprese coinvolte.
punto 19
Le parti non concordano sulla valutazione dell'effetto economico e sociale, benefico o pregiudizievole per gli interessi dei lavoratori, dell'eventuale applicazione della direttiva in caso di fallimento o di procedimento analogo.
punto 20
La Bedrijfsvereniging e il governo danese sostengono che la direttiva si applica a siffatta situazione in quanto i dipendenti il cui datore di lavoro è stato dichiarato fallito sono proprio quelli che hanno maggiormente bisogno di tutela e che, a parte ciò, quando tale tutela è garantita tanto i lavoratori quanto la massa fallimentare sono normalmente più inclini a continuare l'esercizio dell'impresa fino al momento del trasferimento.
punto 21
Al contrario il governo olandese e la Commissione citano determinate conseguenze economiche sfavorevoli alla tutela dei lavoratori nell'ipotesi in cui la direttiva dovesse applicarsi ai trasferimenti di imprese in caso di fallimento ο di « surséance van betaling». A loro parere, siffatta estensione del campo d'applicazione della direttiva potrebbe dissuadere il potenziale cessionario dall'acquisto dell'impresa a condizioni accettabili per la massa dei creditori la quale, in questo caso, sarebbe indotta a vendere separatamente le poste attive dell'impresa. Orbene, ciò implicherebbe la perdita di tutti i posti di lavoro dell'impresa, in contrasto con l'efficacia pratica della direttiva.
punto 22
Questa divergenza di valutazione mette in luce che esiste nello stato attuale dello sviluppo economico, grande incertezza per quanto riguarda le incidenze, sul mercato del lavoro, dei trasferimenti di imprese in caso di insolvibilità del datore di lavoro e per quel che riguarda i provvedimenti da adottarsi onde tutelare nel miglior modo gli interessi dei lavoratori.
punto 23
Da quanto precede risulta che non si può escludere il rischio grave di deterioramento, sul piano generale, delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera, in contrasto con gli obiettivi sociali del trattato. Non si può quindi concludere che la direttiva n. 77/187 imponga agli Stati membri l'obbligo di estendere le norme che essa contiene ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti avvenuti nell'ambito di un procedimento fallimentare mirante, sotto il controllo della competente autorità giudiziaria, alla liquidazione dei beni del cedente.
punto 24
È opportuno tuttavia precisare che, benché per le considerazioni sopra esposte, siffatti trasferimenti non rientrino nella sfera d'applicazione della direttiva, gli Stati membri sono liberi di applicare in modo autonomo, in tutto o in parte, i principi della direttiva stessa, in forza del loro solo diritto nazionale.
SENTENZA › Sulla prima questione › Sull'applicazione della direttiva in caso di «surséance van betaling »
punto 25
Benché nella fattispecie il trasferimento dell'impresa sia stato effettuato nell'ambito di un procedimento fallimentare, la questione sollevata dal giudice nazionale contempla pure l'ipotesi del trasferimento operato nell'ambito di un procedimento come quello della « surséance van betaling » (sospensione dei pagamenti).
punto 26
Le parti non concordano sul punto se, per questo trasferimento valgano, per quanto riguarda l'applicazione della direttiva n. 77/187, le stesse norme che disciplinano un trasferimento conseguente alla vendita da parte del curatore fallimentare. A questo proposito il governo olandese e la Commissione sostengono che i motivi che ostano all'estensione del campo d'applicazione della direttiva ai trasferimenti di imprese avvenuti nell'ambito di un procedimento fallimentare si oppongono parimenti alla possibilità di applicarla in caso di sospensione dei pagamenti concessa al cedente.
punto 27
Al contrario, la Bedrijfsvereniging e il governo danese pare ritengano che la direttiva n. 77/187 deve applicarsi quando il cedente ha ottenuto la sospensione dei pagamenti, anche nell'ipotesi in cui la direttiva non fosse applicabile al trasferimento effettuato nell'ambito di un procedimento fallimentare. Altrimenti la sospensione dei pagamenti potrebbe venir richiesta proprio in previsione del trasferimento, a. detrimento dei diritti dei lavoratori.
punto 28
È opportuno osservare che un procedimento come la « surséance van betaling » possiede determinate caratteristiche in comune con il procedimento fallimentare, al pari del quale, in particolare, ha carattere giurisdizionale. Essa si distingue tuttavia dal fallimento in quanto il controllo esercitato dal giudice, tanto sull'apertura quanto sullo svolgimento del procedimento, ha portata più limitata. Inoltre lo scopo di questo procedimento è anzitutto la salvaguardia del patrimonio ed eventualmente il proseguimento dell'attività dell'impresa mediante la sospensione collettiva dei pagamenti onde giungere ad una soluzione che consenta di garantire l'attività dell'impresa in futuro. Qualora non si giunga a detta soluzione, un procedimento di questo tipo può, come nella fattispecie, risolversi nella dichiarazione di fallimento del debitore.
punto 29
Ne consegue che i motivi che ostano a che la direttiva si applichi ai trasferimenti di imprese avvenuti nell'ambito di un procedimento fallimentare non sono validi per un procedimento di questo tipo svoltosi in una fase precedente.
punto 30
Per questi motivi si deve risolvere la prima questione nel senso che l'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187 non si applica ai trasferimenti di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento in una situazione nella quale il cedente è stato dichiarato fallito, rimanendo inteso che l'impresa o lo stabilimento fa parte del patrimonio fallimentare, salva restando tuttavia la facoltà degli Stati membri di applicare a siffatto trasferimento, in modo autonomo, i principi della direttiva. Questa si applica cionondimeno al trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento ad un altro imprenditore avvenuto nell'ambito di un procedimento come quello della « surséance van betaling » (sospensione dei pagamenti).
SENTENZA › Sulla seconda questione
punto 31
La seconda questione mira in sostanza a stabilire se l'art. 3, n. 1, della direttiva n. 77/187 vada interpretato nel senso che esso comprende pure le obbligazioni del cedente derivanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro, sorte anteriormente alla data del trasferimento.
punto 32
A norma del primo comma della disposizione summenzionata, « i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario ». Il secondo comma precisa tuttavia che « gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, sia responsabile, accanto al cessionario degli obblighi risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro ».
punto 33
La Bedrijfsvereniging e la Commissione sostengono che la disposizione litigiosa comprende tutte le obbligazioni incombenti al cedente per effetto di un contratto di lavoro o di un rapporto di lavoro, ivi compresi i crediti dei lavoratori già esigibili nei confronti dell'ex datore di lavoro. Ciò si desumerebbe dallo scopo della direttiva, che mirerebbe a garantire la tutela dei lavoratori e più particolarmente la salvaguardia dei loro diritti in caso di cambiamento di datore di lavoro.
punto 34
II governo olandese sostiene invece che questa disposizione va interpretata nel senso che essa non riguarda il trasferimento dei debiti sorti prima del trasferimento dell'impresa, dal momento che, in forza di un principio ammesso dal diritto delle obbligazioni, il debitore non può trasferire i suoi debiti ad un terzo senza il consenso dei creditori. Il legislatore nazionale sarebbe tuttavia libero di dichiarare il nuovo datore di lavoro responsabile per questi debiti, congiuntamente all'ex datore di lavoro, onde sopprimere il rischio per i lavoratori costituito dalla scomparsa del cedente dopo il trasferimento.
punto 35
II governo danese, dal canto suo, distingue il trasferimento dell'impresa per effetto di una vendita normale, ivi compresa l'ipotesi della sospensione dei pagamenti, dal trasferimento dell'impresa da parte della massa fallimentare. Il cessionario, mentre nel primo caso succederebbe al cedente in tutte le obbligazioni derivanti da un rapporto di lavoro, non sarebbe tenuto ad accollarsi le obbligazioni già esistenti nei confronti della massa fallimentare a norma della disciplina fallimentare.
punto 36
Si deve ricordare che l'art. 3, n. 1, primo comma della direttiva n. 77/187 si richiama in termini generali e senza alcuna restrizione « ai diritti e agli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ». Il secondo comma del numero summenzionato autorizza gli Stati membri a contemplare la responsabilità del cedente, congiuntamente a quella del cessionario, « anche dopo la data del trasferimento », il che indica che la responsabilità di far fronte agli oneri costituiti dalle spettanze matu-rate dai lavoratori al momento del trasferimento incombe in primo luogo al cessionario.
punto 37
Questa interpretazione è confermata dal fatto che ľart. 3, n. 3, esclude espressamente dal campo d'applicazione del n. 1, di cui è causa, i « diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia e invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri ». L'esistenza di siffatta clausola specifica, che limita il campo d'applicazione della norma fondamentale, induce a concludere che l'art. 3, n. 1, include tutti i diritti dei lavoratori non contemplati da detta deroga, che siano sorti tanto posteriormente, quanto anteriormente al trasferimento dell'impresa.
punto 38
Si deve quindi risolvere la seconda questione dichiarando che l'art. 3, n. 1, della direttiva n. 77/187 va interpretato nel senso che esso comprende le obbligazioni del cedente derivanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro sorte anteriormente alla data del trasferimento, eccezion fatta unicamente per le deroghe contemplate dal n. 3 di detto articolo.
SENTENZA › Sulle spese
punto 39
Le spese sostenute dai governi olandese e danese nonché dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Raad van Beroep di Zwolle con ordinanza 28 giugno 1983, dichiara:
1) L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187 non şi applica ai trasferimenti di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento in una situazione nella quale il cedente è stato dichiarato fallito, rimanendo inteso che l'impresa o lo stabilimento fa parte del patrimonio fallimentare, salva restando tuttavia la facoltà degli Stati membri di applicare a siffatto trasferimento, in modo autonomo, i principi della direttiva. Questa si applica cionondimeno al trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento ad un altro imprenditore avvenuto nell'ambito di un procedimento come quello della « surséance van betaling » (sospensione dei pagamenti).
2) L'art. 3, n. 1 della direttiva n. 77/187 va interpretato nel senso che esso comprende le obbligazioni del cedente derivanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro sorte anteriormente alla data del trasferimento, eccezion fatta unicamente per le deroghe contemplate dal n. 3 di detto articolo.
Firme
Mackenzie Stuart
Bosco
Due
Kakouris
Koopmans
Everling
Bahlmann
Galmot
Joliét
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 7 febbraio 1985.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart