Sez. U, Sentenza n. 4142 del 16/10/1989 (Rv. 463853 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - ENPALS - DIVIETO DI CUMULO FRA PENSIONI E RETRIBUZIONI - CONTROVERSIA RELATIVA - NATURA PREVIDENZIALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - ENPALS - DIVIETO DI CUMULO FRA PENSIONI E RETRIBUZIONI - CONTROVERSIA RELATIVA - NATURA PREVIDENZIALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La controversia sulla legittimità o meno della pretesa dell'e.N.P.a.L.S. a recuperare da un suo iscritto quote di pensione, corrispostegli nonostante la contemporanea percezione, da parte del medesimo, di retribuzioni per l'attività d'insegnamento svolta nello ambito di un rapporto di pubblico impiego, ha natura previdenziale, involgendo la questione dell'applicabilità o meno nell'ambito della Assicurazione gestita dall'e.N.P.a.L.S. del divieto di cumulo fra retribuzioni e pensioni sancito dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153 per il regime delle assicurazioni generali gestito dall'i.N.P.S., ed è quindi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando il rapporto d'impiego predetto solo in via indiretta ed incidentale quale presupposto della pretesa restitutoria dell'e.N.P.a.L.S.. (V 158/87, mass n 449930).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)