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Sez. 3, Sentenza n. 12939 del 08/03/2006 Ud. (dep. 12/04/2006) Rv. 233932 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Opposizione - Domanda di oblazione speciale - Proponibilità nel giudizio di opposizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233932-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

In caso di opposizione a decreto penale di condanna non è consentito all'imputato presentare domanda di oblazione nel giudizio instaurato a seguito dell'opposizione, senza alcuna distinzione tra oblazione ordinaria ed oblazione discrezionale ex art. 162 bis cod. pen., atteso che in materia rilevano le disposizioni di cui all'art. 141 disp. att. cod. proc. pen. (procedimento di oblazione) e le modificazioni introdotte con la L. n. 479 del 1999 agli artt. 464, comma terzo, e 557, comma secondo, cod. proc. pen., in base alle quali la domanda di oblazione deve essere presentata entro il termine di giorni quindici dalla notificazione del decreto penale, contestualmente all'atto di opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 557 com. 2 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)