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Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali

Testo in vigore al

Titolo I. Oggetto della professione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'attivita' degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale.

Titolo II. Titolo ed esercizio professionale

Art. 2

1. Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente.

2. La nomina a spedizioniere doganale da' diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione e obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.

3. Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale.

4. Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.

Art. 3

1. Lo spedizioniere doganale non puo', senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.

2. Il Consiglio dell'albo compartimentale deleghera', a turno fra gli iscritti, uno o piu' spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perche' prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi e simili.

Titolo III. Albi professionali

Art. 4

1. Nelle sedi di Compartimento doganale e' istituito l'albo compartimentale degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane.

2. L'albo nazionale risulta dall'insieme degli albi compartimentali.

3. Esso e' formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze.

Art. 6

1. Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali.

2. Un regolamento fissera' la misura delle quote e le modalita' per la gestione amministrativa.

Art. 7

1. L'iscrizione all'albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di spedizioniere, ai sensi dell'art. 1737 del Codice civile, e di vettore.

Titolo IV. Disciplina della professione

Art. 8

1. Nella sede di ogni Compartimento doganale e' istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all'albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte del Compartimento sono meno di cento; di cinque se sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento.

Art. 9

1. I Consigli compartimentali:

  1. a) curano la formazione e la tenuta dell'albo compartimentale;

  2. b) vigilano sul comportamento degli iscritti;

  3. c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali ovvero fra questi e i loro mandanti;

  4. d) nel caso di morte o di cancellazione dall'albo di spedizioniere doganale iscritto, curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato allo spedizioniere doganale defunto o cancellato dall'albo.

Art. 10

1. I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili.

Art. 12

1. Il Consiglio compartimentale, anche su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, puo' adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti:

  1. a) il richiamo;

  2. b) l'ammonizione;

  3. c) la censura;

  4. d) la sospensione temporanea dall'albo;

  5. e) la cancellazione dall'albo;

  6. f) la radiazione dall'albo.

La cancellazione dall'albo e' pronunciata d'ufficio negli accertati casi di incompatibilita' di cui all'art. 7 e nei casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell'Autorita' giudiziaria passata in giudicato, nonche' nei casi di annullamento della patente, previsti dalle norme doganali. La radiazione e' pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale od esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell'intera categoria professionale. Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

2. Il Consiglio nazionale.