Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Testo in vigore al
Art. 109 Ordinanza di pagamento durante il rendiconto
1. L'ordinanza prevista nell'articolo 264 ultimo comma del codice costituisce titolo esecutivo.
Art. 110
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3531417
Art. 111 Produzione delle comparse
1. Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima dell'udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione.
2. Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio.
3. L'inserzione tardiva delle comparse puo' essere autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni fino a due giorni prima dell'udienza.
4. Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte puo' rifiutarsi di riceverle e il cancelliere puo' non consentire che s'inseriscano nel fascicolo.
Art. 112 Istanza di decisione secondo equita'
1. L'istanza per il giudizio di equita', consentita alle parti dall'articolo 114 del codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell'articolo 189 del codice.
Art. 112-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3531417
Sezione III. Della decisione della causa
Art. 113 Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi
1. Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui di tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.
Art. 114 Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi
1. All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato, dal primo presidente della Corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.
2. Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.
3. Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.
Art. 115 Rinvio della discussione
1. Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell'articolo 82.
2. Il collegio puo' inoltre rinviare la discussione della causa per non piu' di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 190 del codice.
Art. 116 Ordine di discussione delle cause
1. L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza e' fissato dal presidente ed e' affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.
2. Le cause sono chiamate dall'ufficiale giudiziario di servizio secondo l'ordine stabilito, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunita'.
Art. 117 Svolgimento della discussione
1. I difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono.
2. Essi debbono chiedere al presidente la facolta' di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo.
3. Il presidente puo' consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione; ma il presidente puo' consentirle quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma dell'articolo 3 ultimo comma e la causa non e' rimessa al giudice istruttore.
Art. 118 Motivazione della sentenza
1. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132 n. 4 del codice consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equita' sulle quali e' fondata la decisione.
3. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
4. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Art. 119 Redazione della sentenza
1. L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale a norma dell'articolo 132 del codice.
2. Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice.
3. Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.
4. Quando la sentenza e' pronunziata secondo equita' se ne deve dare atto nel dispositivo.
Art. 120
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 5119
Art. 121 Ordinanza di correzione delle sentenze
1. L'ordinanza di correzione delle sentenze e' notificata alle parti a cura del cancelliere.
Art. 122 Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori
1. L'istanza per l'integrazione di uu provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 289 del codice e' fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.
Art. 123 Avviso d'impugnazione alla cancelleria
1. L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.
Art. 123-bis Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore
1. Se l'impugnazione e' proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del Codice. Tuttavia il giudice della impugnazione puo', se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.
Art. 124 Certificato di passaggio in giudicato della sentenza
1. A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non e' stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, ne' istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.
2. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non e' stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.
Art. 125 Riassunzione della causa
1. Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa e' fatta con comparsa, che deve contenere:
1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;
4) l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del Codice;
5) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del Codice;
6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale e' fatta la riassunzione, e, nel caso dell'art. 307 primo comma del Codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.
2. Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d'istruzione. Se il giudice istruttore gia' designato non fa piu' parte del tribunale o della sezione, la Parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.
Art. 125-bis Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione
1. Se il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione a norme, dell'art. 279 quarto comma del Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall'articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull'appello immediato che ha dato luogo alla sospensione.
Art. 126 Fascicolo della causa riassunta
1. Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa e' riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.