Sez. L, Sentenza n. 12305 del 21/08/2003 (Rv. 566132 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Prestazioni assistenziali - Interessi e rivalutazione - Prescrizione decennale - Decorrenza - Pagamento dei ratei arretrati - Riconoscimento del debito - Esclusione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
La prescrizione decennale del diritto a rivalutazione ed interessi su ratei di prestazioni assistenziali pagati in ritardo decorre dalla data di maturazione dei singoli ratei, eccettuati quelli scadenti nei centoventi giorni successivi alla presentazione della domanda amministrativa, per i quali decorre dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda. Il pagamento della sorte capitale dei ratei scaduti, senza espressa riserva di pagamento successivo degli accessori, non costituisce riconoscimento del debito, né condiziona l'esercizio dell'azione diretta al pagamento della rivalutazione e degli interessi
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)