Sez. 1, Sentenza n. 27772 del 28/10/2024 (Rv. 672789-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Permesso di soggiorno - Convivenza o vivenza a carico di cittadino UE - Alternatività - Sussistenza - Riferimento della convivenza al paese di origine - Necessità.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di permesso di ingresso e soggiorno a favore di ogni altro familiare - qualunque sia la sua cittadinanza - del cittadino dell'Unione europea, di cui all'art.3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.30 del 2007, i requisiti della "vivenza a carico" e della convivenza devono essere intesi come alternativi e non cumulativi, e anche la convivenza deve valutarsi con riferimento al paese di provenienza del richiedente, poiché la norma - che rientra tra le disposizioni di recepimento della direttiva 2004/38/CE - deve interpretarsi in base al suo contenuto testuale, ma in senso coerente e conforme alla ratio ispiratrice di detta direttiva, caratterizzata da una finalità "agevolativa" così come ricostruita dalla giurisprudenza euro-unitaria.
Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 3 com. 2 lett. A)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)