Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 237 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 24 (Multa). - La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire duemila, ne' superiore a lire due milioni.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da lire duemila a ottocentomila.
Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabiliti dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo.
Art. 26 (Ammenda). - La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire ottocento ne' superiore a lire quattrocentomila.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo.
Art. 66 (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piu' circostanze aggravanti). - Se concorrono piu' circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non puo' superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, ne' comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3) e, rispettivamente, lire quattro milioni o ottocentomila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire dodici milioni o due milioni e quattrocentomila, se il giudice si vale della facolta' indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.
Art. 78 (Limiti degli aumenti delle pene principali).
Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni, per l'arresto;
3) lire sei milioni per la multa e lire un milione e duecentomila per l'ammenda ovvero lire sedici milioni per la multa e lire tre milioni e duecentomila per la ammenda, se il giudice si viale della facolta' indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dello articolo 26.
Nel caso di concorso di reati, preceduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dello articolo stesso non puo' superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, e' detratta in ogni caso dall'arresto.
Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilita' del condannato, la durata complessiva di tale pena non puo' superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto.
Art. 135 (Ragguaglio fra pene diverse). - Quando per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive il computo ha luogo calcolando cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva.
Art. 237 (Cauzione di buona condotta). - La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire quarantamila, ne' superiore a lire ottocentomila.
In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque: e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata".
Art. 2
1. Gli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 19 (Perdono giudiziale). - Se per il reato commesso dal minore degli anni 18 il tribunale per i minorenni erede che si possa applicare una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria, non superiore alle lire seicentomila, anche se congiunta a detta pena, puo' applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14, sia nel giudizio.
Art. 20 (Sospensione condizionale della pena). - La sospensione condizionale della pena puo' essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore ai tre anni, ovvero mia pena pecuniaria non superiore alle lire seicentomila".
Art. 3
1. Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale o dalle leggi speciali, nonche' le altre sanzioni comminate per le singole infrazioni dal Codice di procedura penale, sono moltiplicate per quaranta.
2. Gli aumenti preveduti nel presente articolo assorbono quelli disposti dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 679, 21 ottobre 1947, n. 1250 e, per le sanzioni comminate dal Codice di procedura penale, anche dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438.
3. Le disposizioni precedenti non si applicano alle pene proporzionali, ne' alle leggi tributarie e finanziarie, parimenti non si applicano alle altre leggi, anche se modificatrici del Codice penale, emanate dopo il 21 ottobre 1947.
Art. 4
1. Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, si applica la disposizione sul ragguaglio delle pene preveduta dallo articolo 135 del Codice penale nel testo modificato dalla Presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA