DIRETTIVA 93/119/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento
Testo in vigore al
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1
1. La presente direttiva si applica al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione ed all'abbattimento degli animali allevati custoditi per la produzione di carni, pelli, pellicce o altri prodotti ed ai metodi di abbattimento per fini profilattici contro le epizoozie.
2. La presente direttiva non si applica:
a prove tecniche o scientifiche in relazione ai metodi di cui al paragrafo 1, eseguite sotto il controllo dell'autorità competente,
agli animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali o sportive,
alla selvaggina abbattuta conformemente all'articolo 3 della direttiva 92/45/CEE.
Art. 2
Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
1) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il trasferimento o la stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione a fini commerciali degli animali menzionati all'articolo 5, paragrafo 1;
2) trasferimento: lo scarico di animali o il loro trasporto dalle piattaforme di scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli, sino ai locali o ai luoghi in cui devono essere macellati;
3) stabulazione: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti nonché aree aperte utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della macellazione;
4) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare uno stordimento o abbattimento efficaci;
5) stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza protraentesi fino a quando intervenga la morte;
6) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale;
7) macellazione: l'uccisione di un animale mediante dissanguamento;
8) autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro responsabile per effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità cui sia stata delegata tale competenza. Tuttavia, l'autorità religiosa dello Stato membro per conto della quale sono effettuate delle macellazioni è competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo determinati riti religiosi. Detta autorità opera, per le altre disposizioni della presente direttiva, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, quale definito all'articolo 2 della direttiva 64/433/CEE.
Art. 3
Durante il trasferimento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento, la macellazione, e l'abbattimento, agli animali devono essere risparmiati eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.
Capo II. Prescrizioni relative ai macelli
Art. 4
La costruzione, gli impianti, e l'attrezzatura dei macelli nonché il loro funzionamento devono essere tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.
Art. 5
1. I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile trasportati nei macelli ai fini della macellazione sono:
a) trasferiti e, se necessario, stabulati conformemente alle indicazioni dell'allegato A;
b) immobilizzati conformemente alle indicazioni dell'allegato B;
c) storditi prima della macellazione o abbattuti instantaneamente conformemente alle disposizioni dell'allegato C;
d) dissanguati conformemente alle indicazioni dell'allegato D.
2. Per gli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione richiesti da determinati riti religiosi non si applicano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).
3. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nell'osservanza delle norme generali del trattato, per gli stabilimenti che beneficiano di deroghe ai sensi delle disposizioni degli articoli 4 e 13 della direttiva 64/433/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 91/498/CEE e degli articoli 7 e 18 della direttiva 71/118/CEE, derogare, per quanto riguarda i bovini, alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e, per quanto riguarda i volatili da cortile, i conigli, i suini, gli ovini e i caprini, alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché ai procedimenti di stordimento ed abbattimento di cui all'allegato C, sempre che siano rispettate le disposizioni previste all'articolo 3.
Art. 6
1. Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere concepiti, costruiti, conservati e utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace, in conformità delle disposizioni della presente direttiva. La competente autorità verifica la conformità degli strumenti, del materiale di immobilizzazione, delle attrezzature e degli impianti per lo stordimento o l'abbattimento con i principi sopra indicati e ne controlla regolarmente il buono stato nonché l'idoneità a conseguire l'obiettivo anzidetto.
2. Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti e attrezzature di ricambio. Tali strumenti ed attrezzature devono essere conservati in modo adeguato e sottoposti a regolare controllo.
Art. 7
Possono essere addetti al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione o all'abbattimento di animali soltanto le persone che possiedano la preparazione teorica e pratica necessaria per svolgere tali operazioni in modo umano ed efficace, conformemente alle prescrizioni della presente direttiva.
L'autorità competente si accerta dell'idoneità, delle capacità e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione.
Art. 8
L'ispezione e la sorveglianza dei macelli sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente, la quale può accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i reparti del macello per accertare che le disposizioni della presente direttiva sono rispettate. Tali ispezione e sorveglianza possono tuttavia essere effettuate in occasione di controlli realizzati ad altri fini.
Capo III. Macellazione e abbattimento al di fuori dei macelli
Art. 9
1. Per la macellazione al di fuori dei macelli degli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d).
2. Gli Stati membri possono tuttavia accordare deroghe al paragrafo 1 per la macellazione o l'abbattimento di volatili da cortile, conigli, suini, ovini e caprini al di fuori dei macelli da parte del proprietario per il proprio consumo, purché siano soddisfatte le prescrizioni dell'articolo 3 e gli animali delle specie suina, ovina e caprina siano stati precedentemente storditi.
Art. 10
1. La macellazione e l'abbattimento a fini profilattici degli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, devono essere effettuati a norma delle disposizioni dell'allegato E.
2. Gli animali da pelliccia sono abbattuti a norma delle disposizioni dell'allegato F.
3. I pulcini di un giorno, quali sono definiti all'articolo 2, punto 3) della direttiva 90/539/CEE e gli embrioni eccedentari negli incubatori e da eliminare sono abbattuti il più rapidamente possibile a norma delle disposizioni dell'allegato G.
Art. 11
Le disposizioni degli articoli 9 e 10 non si applicano ad un animale che deve essere abbattuto immediatamente per motivi d'emergenza.
Art. 12
Gli animali feriti o malati devono essere macellati o abbattuti sul posto. Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di animali feriti o malati ai fini della macellazione o dell'abbattimento sempreché ciò non comporti ulteriori sofferenze per gli animali.
Capo IV. Disposizioni finali
Art. 13
1. Qualora necessario, le norme per la protezione durante la macellazione o l'abbattimento degli animali diverse da quelle menzionate nella presente direttiva sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
2.
a) Gli allegati della presente direttiva sono modificati dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, segnatamente in vista del loro adattamento all'evoluzione tecnologica e scientifica.
b) Inoltre e al più tardi il 31 dicembre 1995, la Commissione presenta al Consiglio una relazione elaborata sulla base di un parere del Comitato scientifico veterinario, corredata delle opportune proposte per quanto riguarda in particolare l'impiego:
della pistola a proiettile libero con impatto a livello del cervello o di altri gas diversi da quelli di cui all'allegato C o loro combinazioni destinati allo stordimento e più particolarmente il biossido di carbonio destinato allo stordimento dei volatili da cortile,
di altri gas per l'abbattimento, diversi da quelli di cui all'allegato C o loro combinazioni,
di ogni altro procedimento destinato allo stordimento o all'abbattimento scientificamente riconosciuto.
Su tali proposte il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
c) In deroga alla lettera a) e al più tardi il 31 dicembre 1995, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 16, presenta al comitato veterinario permanente una relazione elaborata sulla base di un parere del comitato scientifico veterinario, corredata delle opportune proposte per fissare:
i) l'intensità e la durata d'impiego della corrente necessaria allo stordimento delle diverse specie interessate;
ii) la concentrazione di gas e la durata di esposizione necessarie allo stordimento delle diverse specie interessate.
d) In attesa che siano attuate le disposizioni di cui alle lettere b) e c), si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.
Art. 14
1.
Nella misura necessaria all'applicazione uniforme della presente direttiva, gli esperti della Commissione possono effettuare dei controlli in loco. A tal fine essi possono controllare un campione di stabilimenti rappresentativi onde verificare che l'autorità competente controlli l'applicazione delle prescrizioni della presente direttiva da parte degli stabilimenti.
La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati.
2. I controlli menzionati al paragrafo 1 si effettuano in collaborazione con l'autorità competente.
3. Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo presta tutta l'assistenza necessaria agli esperti nell'espletamento dei loro compiti.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 16.
Art. 15
All'atto dell'ispezione dei macelli o degli stabilimenti riconosciuti o soggetti a riconoscimento nei paesi terzi ai fini dell'esportazione nella Comunità conformemente alla normativa comunitaria, gli esperti della Commissione si accerteranno che gli animali di cui all'articolo 5 siano stati macellati in condizioni che offrano garanzie di trattamento umano almeno equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva.
Ai fini dell'importazione delle carni in provenienza da un paese terzo, il certificato sanitario che accompagna tali carni dovrà essere completato da un attestato che comprovi l'osservanza di tale requisito.