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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020 (Rv. 658800 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE | Assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 - Presupposti reddituali - Stato di bisogno effettivo - Necessità - Redditi potenziali - Mancata richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2020-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658800-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/2001 num. 448 art. 38 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)