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Sez. L - , Sentenza n. 23531 del 18/11/2016 (Rv. 642082 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO | Esame prioritario rispetto al ricorso principale - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642082-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO

Il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla parte interamente vittoriosa su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nella precedente fase di merito, può essere esaminato e deciso con priorità, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, quando sia fondato su una ragione più liquida che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha definito un giudizio in tema di revoca della pensione nel senso dell'improponibilità della domanda giudiziale per difetto di domanda amministrativa, laddove la corte d'appello aveva dichiarato la decadenza ex art. 42 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 141, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)