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Sez. 5, Sentenza n. 10280 del 21/04/2008 (Rv. 602943 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | Revisione dell'accertamento definitivo, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 - Presupposti - Attivazione della procedura stragiudiziale prevista dalla norma citata - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602943-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

La circostanza che l'amministrazione doganale, la quale intenda procedere alla revisione di un accertamento divenuto definitivo, abbia omesso di darne avviso al contribuente e di attivare la procedura prevista dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 8 novembre 1990 n. 374, non è di per sé causa sufficiente ad infirmare la validità dell'avviso comunque emesso e della pretesa erariale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)