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Sez. 1, Sentenza n. 2723 del 06/03/1992 (Rv. 476082 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Base imponibile - Passività deducibili - Debiti risultanti da titoli di credito | Debiti bancari risultanti da assegni emessi nell'anno anteriore al decesso - Deducibilità - Documentazione necessaria - Documentazione avente data certa del contratto di conto corrente e di quello di apertura di credito - Necessità - Esclusione - Pagamento degli assegni da parte della banca - Titolo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476082-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Base imponibile - Passività deducibili - Debiti risultanti da titoli di credito

In tema d'imposta di successione, ai fini della deducibilità, ex art. 13, commi terzo e quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, di debiti bancari risultanti da assegni emessi nell'anno anteriore al decesso, non è richiesta una documentazione avente data certa del contratto di conto corrente, né di quello di apertura di credito, essendo sufficiente l'esibizione degli assegni, dell'estratto delle scritture contabili della banca riflettenti l'andamento del conto nell'ultimo anno e della certificazione della situazione creditoria e debitoria reciproca nello stato finale del conto, senza che assume rilievo a quale titolo la banca abbia pagato gli assegni - se per obbligazione assunta in base a contratto di apertura di credito ovvero per spontaneo adempimento (senza esservi obbligata) all'incarico di pagamento contenuto nell'assegno allo scoperto - atteso che in entrambe le ipotesi ricorre la medesima ragione giustificativa della deduzione, consistente nel pagamento del titolo da parte della banca con fondi propri, in mancanza di provvista.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)