Sez. 1, Sentenza n. 3673 del 10/08/1977 (Rv. 387307 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA NEGATORIA DELL'OMOLOGAZIONE E DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - IMPUGNABILITA CON L'OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA NEGATORIA DELL'OMOLOGAZIONE E DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - IMPUGNABILITA CON L'OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*
L'art 183 primo comma della legge fallimentare, il quale prevede che la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo puo essere appellata dagli opponenti e dal debitore, esaurisce la disciplina dei mezzi d'impugnazione esperibili contro detta pronuncia. Pertanto, la sentenza che respinga il concordato, e conseguentemente dichiari il fallimento, non e suscettibile di essere impugnata con opposizione davanti al tribunale, ai sensi dell'art 18 della legge fallimentare, ancorche l'opposizione venga proposta da soggetti diversi da quelli titolari del diritto di appellare (nella specie, creditore favorevole al concordato), ed investa la sola parte relativa alla declaratoria di fallimento. (V 3521/75, mass n 377704).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)