Sez. 1, Sentenza n. 1918 del 22/03/1984 (Rv. 433988 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO DI INSOLVENZA - IN GENERE - NATURA ED ORIGINE DEI DEBITI - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO DI INSOLVENZA - IN GENERE - NATURA ED ORIGINE DEI DEBITI - IRRILEVANZA.*
Per la sussistenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, al fine della dichiarazione di fallimento, è del tutto irrilevante la natura e l'origine dei debiti del soggetto dichiarato fallito, anche se sono inerenti ad attività non commerciali, sia per quelli verso i creditori istanti, sia per quelli successivamente accertati nella formazione dello stato passivo.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)