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Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale

Testo in vigore al

Art. 4 Personale operaio

1. Per il personale operaio lo stipendio si determina sulla base dell'anzianita' di servizio maturata nella categoria di appartenenza.

2. Qualora il predetto personale abbia prestato servizio in piu' categorie, si determina lo stipendio relativo agli anni di servizio prestati nella categoria piu' bassa e il relativo ammontare si riporta nel livello retributivo superiore, aggiungendo la progressione economica relativa al servizio prestato nella categoria corrispondente a quest'ultimo livello. Il nuovo stipendio cosi' determinato si trasferisce nel livello superiore con le stesse modalita' innanzi indicate, e cosi' fino a raggiungere quelle del livello retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento.

3. Se in quest'ultimo livello lo stipendio si collochi fra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici e' attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa all'anzianita' di servizio posseduta nella categoria di appartenenza all'atto dell'inquadramento.

4. L'eventuale frazione di anzianita' inferiore al biennio e' valutata ai fini della successiva progressione economica per classe o scatto.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli appartenenti alle carriere dei vigili del fuoco transitati da vigile a capo squadra.

Art. 5 Operai specializzati

1. La disposizione contenuta nell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche nei confronti degli operai specializzati delle amministrazioni nei cui ruoli, secondo il precedente ordinamento, non era prevista la qualifica di capo operaio. L'inquadramento nel livello superiore non puo' avere decorrenza anteriore al 13 luglio 1980.

2. E' fatta salva la norma di cui all'art. 23 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 6 Militari

1. Al personale ex sottufficiale delle Forme armate e agli ex sottufficiali, graduati e militari dei corpi di polizia, passati all'impiego civile dello Stato ai sensi dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il servizio militare e' riconosciuto nel livello d'inquadramento:

  1. a) per intero quello minimo richiesto dalle vigenti disposizioni per la nomina all'impiego civile;

  2. b) nella misura del 50 per cento quello eventualmente eccedente il periodo di cui al precedente punto a), con esclusione del servizio di leva.

2. Detti servizi seno riconosciuti sempre che non abbiano dato luogo a pensione.

Art. 7 Personale del ruolo speciale ad esaurimento

1. Il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954, da' titolo ad un beneficio pari all'1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello di inquadramento per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

Art. 8 Personale degli ex enti di riforma fondiaria, delle ex stazioni sperimentali in agricoltura e dell'ex Istituto sperimentale tabacco

1. Per il personale gia' appartenente agli enti di riforma fondiaria, alle stazioni sperimentali in agricoltura e all'Istituto sperimentale tabacco, il servizio prestato anteriormente all'inquadramento nei ruoli dello Stato e' valutato come servizio di ruolo solo per la meta' della sua durata.

Art. 9 Personale degli enti disciolti

1. Per il personale proveniente dagli enti disciolti, transitato nelle amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382, e successive modificazioni, si considera il servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato negli enti di provenienza.

Art. 10 Personale del soppresso Ente autotrasporti merci

1. Per il personale del soppresso Ente autotrasporti merci si valuta come servizio di ruolo quello riconosciuto ai sensi dell'art. 10 della legge 18 marzo 1968, n. 413, e non di ruolo il restante servizio.

Art. 11 Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo

1. Nei confronti del personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il servizio di ruolo prestato con l'attribuzione del parametro di stipendio 397 si considera nel settimo livello retributivo; quello svolto con stipendio relativo a parametri inferiori al 397 si valuta nel sesto livello retributivo.

2. Il servizio di ruolo prestato nelle qualifiche direttive ed ispettive e' valutato per intero nell'ottavo livello retributivo.

Art. 12 Personale del lotto

1. Il servizio di ruolo prestato dal personale delle ricevitorie del lotto si valuta, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi di cui al presente decreto, secondo i criteri previsti per il personale di ruolo dello Stato in relazione alle correlative posizioni. Il servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 4 febbraio 1958, n. 40, da' titolo ad un beneficio pari all'1,25 per cento dello stipendio del livello di inquadramento per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi.

2. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di aiuto ricevitore e' inquadrato nel livello retributivo immediatamente superiore al compimento del tredicesimo anno di servizio di ruolo e comunque con decorrenza non anteriore al 13 luglio 1980.

Art. 13 Personale delle ex imposte di consumo

1. Nei confronti del personale di cui all'art. 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il servizio prestato nella qualifica di appartenenza risultante dall'apposito quadro speciale ad esaurimento istituito presso il Ministero delle finanze in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e' valutato per intero nel livello retributivo d'inquadramento.

2. Il restante servizio e' valutato attribuendo, per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, un beneficio pari al 2 per cento e all'1,25 per cento, rispettivamente per un terzo e per gli altri due terzi del relativo periodo, da computare sullo stipendio iniziale del livello stesso.

3. Al personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di 3ª classe o equiparata, di ricevitore di 1ª classe o equiparata e di applicato o qualifica equiparata ed abbia maturato o maturi otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa si applica l'art. 4, quarto comma, della suddetta legge, con decorrenza non anteriore al 13 luglio 1980.

Art. 14 Determinazione dei nuovi stipendi

1. Ai fini della determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale di cui ai precedenti articoli da 6 a 13, con la valutazione dei servizi prevista dagli stessi articoli, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 2 del presente decreto.

Art. 15 Ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori

1. A decorrere dal 1 febbraio 1981, ai fini della determinazione dell'indennita' integrativa spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni e integrazioni, il periodo di servizio prestato alla data del 31 gennaio 1981 e' riconosciuto:

  1. a) per i primi trenta anni di servizio, nel livello retributivo 6° e 4°, rispettivamente, per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori;

  2. b) per gli anni eccedenti il trentesimo anno di servizio, nel livello retributivo 7° e 5°, rispettivamente, per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

2. Per il suddetto personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, aveva un'anzianita' di servizio non inferiore a quindici anni, si considera, ai fini dell'indennita' di cui al precedente comma, il livello retributivo immediatamente superiore, al maturare del trentesimo anno di servizio e comunque con decorrenza non anteriore al 13 luglio 1980.

3. L'eventuale servizio prestato dall'ufficiale giudiziario nelle qualifiche di aiutante ufficiale giudiziario e di coadiutore e' valutato, ai fini dell'indennita' integrativa di cui al primo comma, con gli stessi criteri previsti dal precedente art. 2 per il servizio reso in carriere inferiori. Con i medesimi criteri si computa il servizio di ruolo e non di ruolo eventualmente prestato nella stessa o in altre amministrazioni civili dello Stato.

4. Le disposizioni del precedente comma si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori.

Art. 16 Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 17 Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali

1. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. I nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto gia' corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto di L. 40.000 mensili, non piu' dovuto.

3. Ai benefici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli si applica l'art. 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 18 Decorrenze dei benefici economici

1. L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1 febbraio 1981 in applicazione del presente decreto e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sara' corrisposto per il 73 per cento a partire dal 1 febbraio 1981 e per l'ulteriore 27 per cento dal 1 febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 1 e quello iniziale fissato dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

3. Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di L. 40.000 mensili di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione del presente decreto, ferma restando la conservazione ad personam del piu' elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo e' effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico d'importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La frazione di biennio corrispondente, secondo il criterio di temporizzazione indicato al precedente art. 2, alla differenza fra lo stipendio ad personam e quello della classe o scatto di inquadramento e' valutata per l'ulteriore progressione economica.

Art. 19 Competenze accessorie

1. Con effetto dal 1 febbraio 1981, le misure giornaliere dell'indennita' di rischio, gruppi secondo, terzo, quarto e quinto, dell'indennita' per maneggio valori di cassa, dell'indennita' meccanografica e dell'indennita' di servizio notturno previste dagli articoli 1, 4, 5 e 6 del regolamento sulle indennita' di rischio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono raddoppiate.

2. E' parimenti raddoppiata la misura dell'indennita' di servizio festivo di cui all'art. 6 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 giugno 1981
PERTINI
FORLANI - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 27