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Codici penali militari di pace e di guerra

Testo in vigore al

Art. 363 Notificazione all'imputato estraneo alle forze armate della Stato; citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici

1. Le notificazioni all'imputato estraneo alle forze armate dello Stato, che non sia detenuto, sono eseguite nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, salvo che questo codice disponga altrimenti.

2. Per la citazione di testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, per il giudizio, si osservano le disposizioni degli articoli 298 e 299.

Capo II. Del dibattimento e della sentenza

Art. 364 Applicazione delle norme del codice di procedura penale

1. Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, per le udienze, per gli atti del dibattimento e per la sentenza, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale relative al giudizio davanti ai tribunali, con le modificazioni e aggiunte stabilite dalle sezioni seguenti.

2. Si applica altresi' la disposizione del penultimo comma dell'articolo 356 di questo codice.

Sezione I. Del dibattimento

Art. 365 Comparizione dell'imputato

1. Alla udienza dei tribunali militari, l'imputato deve comparire personalmente.37

2. In nessun caso l'imputato puo' chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza.37

3. Se l'imputato si assenta nel corso del dibattimento, si applicano le disposizioni degli articoli 427, 428 e 429 del codice di procedura penale.

Art. 366 Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato

1. Nel caso di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, il nuovo dibattimento e' richiesto e stabilito e la citazione e' eseguita secondo le disposizioni del capo primo di questo titolo.

2. In conseguenza del provvedimento che rinvia il dibattimento, il giudice puo' valersi di tutte le facolta' e il pubblico ministero e le parti private possono esercitare tutti i diritti a essi spettanti nel corso degli atti preliminari al giudizio, eccettuati quei diritti per i quali siasi gia' verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 415, 416 e 417 del codice di procedura penale e la dichiarazione preveduta dall'articolo 357 di questo codice rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano.

Art. 367 Reati commessi in udienza; giudizio immediato

1. Quando e' commesso un reato all'udienza di un tribunale militare, si procede a norma dell'articolo 435 del codice di procedura penale.

2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 436 del codice di procedura penale, oltre che nei casi indicati nell'articolo stesso, anche quando:

  1. 1° il reato e' punibile con la pena della reclusione militare superiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, o con una pena militare piu' grave;

  2. 2° il reato e' commesso all'udienza del tribunale supremo militare.

Art. 368 Decisione sulle eccezioni di nullita' verificatesi nella istruzione

1. Le eccezioni di nullita' proposte nel termine stabilito dall'articolo 357 sono trattate e decise nel dibattimento, subito dopo compiute per la prima volta le formalita' per la sua apertura, salvo che il tribunale ritenga opportuno differire la discussione o rinviare la decisione alla chiusura del dibattimento, insieme con la sentenza di merito.

Sezione II. Della sentenza

Art. 370 Deliberazione della sentenza

1. Nel deliberare la sentenza, il giudice relatore riferisce distintamente sulle questioni indicate nel primo comma dell'articolo 473 del codice di procedura penale.

2. Il presidente raccoglie i voti, cominciando dal giudice relatore e proseguendo dal giudice meno elevato in grado, o, a parita' di grado, dal giudice meno anziano.

3. Il dispositivo della sentenza e' firmato dal presidente e dal giudice relatore, e, dopo la lettura, e' unito agli atti.

Art. 371 Requisiti formali della sentenza

1. Oltre i requisiti formali richiesti dall'articolo 474 del codice di procedura penale, la sentenza contiene:

  1. 1° il nome, il cognome e il grado dei giudici che l'hanno deliberata, e l'indicazione dell'arma o corpo a cui appartengono;

  2. 2° la indicazione del grado dell'imputato militare e del corpo o della nave a cui appartiene.

Art. 372 Decisione di astenersi dal pronunciare condanna

1. Il giudice, quando si astiene dal pronunciare condanna a norma dell'articolo 210, dichiara, con sentenza, non doversi procedere, enunciando la causa nel dispositivo.

Art. 373 Risarcimento del danno

1. Con la sentenza di condanna, l'imputato e' condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato.22

2. Il giudizio di liquidazione del danno e' promosso davanti al giudice civile competente.22

3. Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale e' divenuta irrevocabile questa ha autorita' di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento. Tuttavia, il giudice civile puo' conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza.

4. Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato.

Sezione III. Del processo verbale di dibattimento

Art. 374 Contenuto del processo verbale di dibattimento e norme per la sua compilazione

1. Il processo verbale del dibattimento e' compilato secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale, e, oltre le enunciazioni da questo prescritte, deve con tenere la menzione:

  1. 1° del grado dei giudici effettivi o supplenti che hanno deliberato la sentenza, e dell'arma o corpo a cui appartengono;

  2. 2° del grado dell'imputato e del corpo o della nave a cui appartiene;

  3. 3° della lettura del dispositivo della sentenza e della osservanza delle relative formalita'.

2. Le dichiarazioni dell'imputato e le deposizioni dei testimoni sono riassunte nel processo verbale secondo le disposizioni date dal presidente, o in quanto sia richiesto da una delle parti.

Capo III. Dei giudizi speciali

Art. 375 Del giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per decreto

1. Per i procedimenti davanti ai tribunali militari, il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto e il giudizio in contumacia sono ammessi nei casi indicati negli articoli seguenti e secondo le norme da essi stabilite.

Sezione I. Del giudizio in contumacia

Art. 377 Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia

1. Non si procede al giudizio in contumacia per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, salvo che vi sia concorso di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare del Re Imperatore.27

Art. 378 Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso

1. Quando si e' proceduto in contumacia, la sentenza e' notificata all'imputato nei modi stabiliti per la notificazione delle sentenze di rinvio a giudizio, ed e' soggetta alle impugnazioni stabilite per le sentenze pronunciate in contraddittorio.

2. Il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare puo' proporsi anche per il motivo dell'illegale dichiarazione della contumacia.

Sezione II. Del giudizio direttissimo

Art. 379 Casi e procedura del giudizio direttissimo

1. Quando una persona e' stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza dei tribunali militari, il procuratore militare del Re Imperatore, a disposizione del quale l'arrestato e' stato posto a' termini dell'articolo 308, dopo averlo sommariamente interrogato, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, puo' farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale militare, se questo siede in udienza; altrimenti, dopo aver disposto perche' l'arresto sia mantenuto, puo' farlo presentare a una udienza prossima, non oltre il decimo giorno dall'arresto. Se non e' possibile provvedere in tal modo, il procuratore militare del Re Imperatore procede con le forme ordinarie, osservata la disposizione dell'articolo 312.

Art. 380 Atti del giudizio direttissimo

1. Nel giudizio direttissimo, se l'imputata non sceglie subito un difensore, questi e' nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se cio' non e' avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento. I testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente dai messi giudiziari militari o da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

2. Il pubblico ministero e l'imputato possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

3. Se l'imputato ne fa domanda, il giudice, quando lo ritiene necessario, puo' accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa. In questo caso, il dibattimento, con ordinanza del presidente, da notificarsi all'imputato, e' fissato per la udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel frattempo, l'imputato rimane in stato di arresto.

Art. 381 Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo

1. Chiuso il dibattimento, il tribunale puo' disporre che si proceda con istruzione formale.

2. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall'articolo 379, il giudice, anche all'inizio del dibattimento, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero, perche' proceda con le forme ordinarie.

3. In entrambi i casi preveduti dai commi precedenti, il tribunale ordina la liberazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura.

4. I provvedimenti indicati nei commi precedenti sono dati con ordinanza.

Sezione III. Del giudizio per decreto

Art. 382 Casi del giudizio per decreto

1. Nei procedimenti per reati militari, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a un anno, il pubblico ministero, se in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a sei mesi, puo' chiedere al presidente del tribunale militare che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento.

2. La disposizione del comma precedente si applica anche:

  1. 1° nei procedimenti per i delitti indicati nei numeri 1° e 7° dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria, sempreche' il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a lire cinquecento;

  2. 2° nei procedimenti per i reati indicati nel numero 3° dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria, sempreche' il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta una pena detentiva in misura non superiore a un anno, ovvero una pena pecuniaria in misura non superiore a lire cinquecento;

  3. 3° in ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge.

3. Il procedimento per decreto non e' ammesso nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo 506 del codice di procedura penale.

Art. 383 Poteri del presidente o del giudice relatore delegato

1. Nei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, se accoglie la richiesta del pubblico ministero, pronuncia la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento. Con il decreto di condanna, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, applica la pena in misura non eccedente il limite stabilito dalla legge per la richiesta del pubblico ministero, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina, occorrendo, la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.

2. Puo' anche disporre, quando la legge lo consente, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata.

3. Se il presidente, o il giudice relatore delegato, non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero, perche' l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari.