Sez. U - , Sentenza n. 23051 del 25/07/2022 (Rv. 665453 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - LETTERALE | Norme tributarie - Interpretazione letterale - Primato - Fondamento.
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - LETTERALE
L'interpretazione delle norme tributarie non si sottrae al primato del criterio letterale, che, per il suo carattere di oggettivitĂ e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge e concorre alla definizione in termini di certezza, determinatezza e tassativitĂ della fattispecie impositiva, che l'art. 2 della l. n. 212 del 2000 vuole sorretta da disposizioni chiare e trasparenti.
Preleggi art. 12 com. 1, Costituzione art. 53, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)