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Sez. U - , Sentenza n. 23051 del 25/07/2022 (Rv. 665453 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - LETTERALE | Norme tributarie - Interpretazione letterale - Primato - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665453-01

FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - LETTERALE

L'interpretazione delle norme tributarie non si sottrae al primato del criterio letterale, che, per il suo carattere di oggettivitĂ  e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge e concorre alla definizione in termini di certezza, determinatezza e tassativitĂ  della fattispecie impositiva, che l'art. 2 della l. n. 212 del 2000 vuole sorretta da disposizioni chiare e trasparenti.

Preleggi art. 12 com. 1, Costituzione art. 53, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)