Sez. L, Sentenza n. 1192 del 01/02/1993 (Rv. 480595 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni | Periodo anteriore all'entrata in vigore del contratto collettivo del 1988 - Diritto alla promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ. - Riconoscimento al dipendente delle Ferrovie dello Stato - Domanda subordinata di riconoscimento di detta promozione in base al contratto collettivo e relativamente al periodo successivo - Necessità di appello incidentale - Esclusione - Riproposizione della domanda ex art. 346 cod. proc. civ. - Necessità.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni
Il dipendente delle Ferrovie dello Stato che sia risultato totalmente vittorioso in primo grado, avendo ottenuto il riconoscimento del diritto alla promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ. con riguardo a periodo anteriore all'entrata in vigore del contratto collettivo del 1988, non è tenuto a proporre appello incidentale per richiamare in discussione le richieste subordinate, concernenti il riconoscimento di detta promozione alla stregua di tale contratto ed in relazione a periodo successivo all'avvento del medesimo, essendo sufficiente che tali richieste, risultate assorbite, siano da lui riproposte ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 14 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)